Mentre si aspetta ancora di veder entrare nel vivo la discussione alle Camere sul testo della legge di bilancio 2017, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 193/2016, avvenuta il 24 ottobre, porta enormi novità per quanto concerne la tanto attesa rottamazione delle cartelle Equitaliaannunciata dal Governo.

L’atto sopra citato infatti espone nel dettaglio quelle che sono le modalità per ottenere l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora sui carichi affidati all’ente di recupero crediti per la riscossione nel periodo che va dal 2000 al 2015.

Le novità nel dettaglio

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, sarà possibile per contribuenti chiedere la sanatoria dei carichi inclusi in ruoli affidati ad Equitalia, compresi gli accertamenti esecutivi; al riguardo si possono menzionare, a titolo esemplificativo, ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e sanzioni amministrative dovute a seguito di violazioni del Codice della strada (per tale ultimo caso si specifica che potranno essere rottamati solo gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti).

Le nuove disposizioni tuttavia prevedono delle specifiche esclusioni dal ventaglio delle cartelle passibili di sanatoria; non è possibile presentare infatti tale domanda per le cartelle che riguardano dazi, l’IVA all’importazione, somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Modalità di presentazione della domanda e benefici

Coloro che presenteranno la richiesta di sanatoria entro e non oltre la data dal 23 gennaio 2017 potranno estinguere il debito beneficiando dellacancellazione sia delle sanzioni, comprese quelle contributive, che degliinteressi di morae dellesomme aggiuntivedovute nel caso in cui il ruolo riguardi il pagamento dei contributi previdenziali.

La sanatoria in questione non toccherà tuttavia le seguenti componenti delle cartelle di riscossione:

  • le somme dovute a titolo di capitale (le somme cioè non pagate dal contribuente e quindi passare all’ente di riscossione);
  • gliinteressi da ritardata iscrizione a ruolo(ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo);
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo diaggio della riscossione (che verranno tuttavia ricalcolate tenendo in considerazione conto dellasola quota capitalee degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • gli importi a titolo dirimborso per leprocedure esecutivee lespese di notificadella cartella di pagamento.

Si aggiunge infine che la possibilità di aderire alla definizione agevolata è estesa anche ai debitori che abbiano già unadilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate.