Lunedì 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce la rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia e di tutti gli altri agenti di riscossione. Per precisione ci si riferisce a quelle relative agli anni 2000-2015. Si hanno solo 90 giorni per aderire alla sanatoria, per cui la richiesta dovrà essere presentata entro 21 gennaio 2017 tramite il modulo messo a disposizione dall'Agenzia di riscossione (Equitalia o altro che sia). I moduli dovranno essere pubblicati entro il 7 novembre, per cui è bene farsi trovare pronti.

Vediamo i dettagli dell'operazione.

Sanatoria Equitalia: cosa viene condonato, cosa si deve pagare e come

Il decreto sulla rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia (o altra agenzia di riscossione) prevede la cancellazione delle sanzioni e delle more che riguardano le imposte e i contributi (nelle multe saranno sottratti solo gli interessi). In alcuni casi, sull'Iva si potrà anche ottenere uno sconto. Cosa resterà dunque da pagare? L'importo dovuto inizialmente più l’aggio previsto per il concessionario della riscossione. Nel momento in cui viene presentata la richiesta per la rottamazione delle cartelle, si potrà optare per il pagamento rateizzato (max 4 rate). Entro il 22 giugno l'agente di riscossione comunicherà a chi ha presentato la domanda l’importo totale dovuto e quello di ciascuna delle rate, scadenza compresa.

Le prime 2 rate corrisponderanno ad 1/3 del dovuto, le altre 2 ad 1/6. Inoltre, le prime 3 rate andranno pagate entro il 15 dicembre 2017, mentre l'ultima entro il 15 marzo 2018. Il pagamento rateizzato prevede degli interessi.

Dettagli sull'operazione sanatoria

Cosa accade si si salta il pagamento di una rata? La sanatoria verrà di fatto annullata e si ritornerà ad avere il vecchio debito comprensivo di interessi e sanzioni.

I pagamenti potranno essere effettuati con addebito sul conto o con bollettini precompilati. Possono accedere alla sanatoria anche coloro che hanno parzialmente pagato i loro debiti tramite precedenti rateizzazioni. Chi ha in corso procedimenti aperti davanti a commissioni tributarie, dovrà rinunciarvi in fase di richiesta.