Come ogni dicembre, milioni di contribuenti devono fare i conti con il pagamento delle imposte che gravano sugli immobili. Dopo quanto pagato a giugno, per gli italiani si ritorna a parlare di IMU e Tasi. Il 16 dicembre infatti è prevista la scadenza del pagamento della seconda rata relativa al 2016, il saldo. Ecco cosa bisogna fare per pagare e tutte le notizie utili, tra calcoli ed aliquote.

Occhio alle aliquote bloccate

Al fine di evitare errori e rendere più snello il calcolo per i contribuenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale, le risposte ai casi anomali più frequenti ed alle domande dei contribuenti.

In primo luogo, necessario prendere a riferimento le delibere dei comuni, perché sono proprio questi Enti Locali ad occuparsi di stabilire aliquote, detrazioni ed esenzioni. Le delibere a cui fare riferimento sono le ultime in materia di ciascun Comune, perché può esserci il caso di comuni che non hanno provveduto ad aggiornare le delibere per il 2016. In assenza della nuova delibera, vanno prese in considerazione quelle dell’anno precedente e le aliquote in esse contenute. Per il biennio 2016-2017, le aliquote sono bloccate, cioè non possono essere aumentate rispetto a quelle stabilite nel 2015. Pertanto, i contribuenti sono autorizzati a pagare secondo le aliquote 2015 anche se la delibera del proprio comune abbia disposto aumenti.

In caso contrario, cioè di aliquote scese rispetto al 2015, si possono utilizzare le nuove a vantaggio del contribuente perchè più basse.

Le delibere dei comuni e come interpretarle

Come dicevamo, massima libertà ai comuni nel deliberare in materia di Tasi ed IMU. I contribuenti devono sapere però, che la delibera 2016 per essere valida ai fini del calcolo della seconda rata da pagare a dicembre, devono avere dei requisiti fondamentali.

Innanzi tutto la data di emanazione non può andare oltre il il 30 aprile 2016 (solo in Friuli la data limite è 31 luglio 2016). L’adozione della delibera però non basta, perché è necessaria la pubblicazione della stessa sul sito "finanze.it". Tale adempimento deve essere stato espletato entro il 28 ottobre scorso. Se le date riportate sulle delibere rientrano tra quelle citate, le aliquote da applicare saranno quelle della nuova delibera, sempre ricordando che non possono essere aumentate rispetto alle precedenti.

Resta inteso che nei casi di mancato aggiornamento delle delibere, le vecchie devono essere prese a riferimento solo per le aliquote. Dal punto di vista normativo, bisogna rifarsi alle novità introdotte nella manovra finanziaria del Governo. Infatti, con la scorsa Legge di Stabilità, dal 2016 è in vigore l’esenzione Tasi ed IMU sulla prima casa, ad esclusione di quelle che in catasto sono catalogate alle categorie A1, A8 e A9, cioè di lusso. Esenti anche le case appartenenti ad anziani e disabili, non cedute in affitto, anche se la loro residenza è cambiata presso case di cura e ricoveri. Niente tasse sulla casa ceduta al coniuge in virtù di assegnazioni provenienti da sentenze di separazione e divorzio.

L’inquilino delle case in affitto è esente dal pagamento della sua parte di Tasi se adibisce la casa oggetto della locazione, a sua abitazione principale. Il proprietario dell’immobile invece e tenuto a versare la sua quota che è pari ad una percentuale tra il 70 ed il 90% dell’intero ammontare della tassa. Per l’IMU sui terreni agricoli, sono esenti dal pagamento i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti. Nei casi in cui i terreni siano in affitto, l’IMU è dovuta dal proprietario del terreno , ma non dal conduttore. Esenzione anche per terreni ubicati nelle isole minori, nei comuni montani, parzialmente montani e collinari previsti dall’elenco del Ministero delle Finanze.