La Cassazione con la recentissima sentenza n. 593/2017 ha confermato che in caso di omesso versamento del bollo auto la cartella di pagamento va notificata entro 3 anni dalla notifica dell’accertamento (intimazione di pagamento), in caso contrario il tributo sarà considerato prescritto.

Il termine di prescrizione del bollo auto continua ad essere di tre anni anche dopo la notifica dell’accertamento da parte dell’agenzia della Regione (ente competente per il recupero della tassa automobilistica).

Termine di prescrizione del Bollo auto

Per quanto riguarda la prescrizione del tributo in sé recentemente la CTR Reggio Calabria con la sentenza n.

7917/2016 del 13.12.2016 ha ribadito che il termine è di 3 anni che decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Pertanto il tributo si prescrive, in mancanza di atti interruttivi, il 31 dicembre del terzo anno successivo. Il 31 dicembre del 2016 sono caduti in prescrizione i bolli auto relativi all’anno 2012.

La sentenza della Cassazione: notifica dell’accertamento e prescrizione della cartella

Qualora sia stato notificato un avviso di accertamento da parte della Regione (Ente competente alla riscossione del bollo auto) allora il termine ricomincerà a decorrere per ulteriori tre anni entro i quali dovrà essere notificata la cartella di pagamento, pena la prescrizione del tributo.

Infatti la prescrizione della cartella segue lo stesso termine previsto per il tributo alla base della pretesa, che è di tre anni per il bollo auto.

L’ufficio regionale pertanto ha l’onere di notificare preventivamente l’avviso di accertamento entro il termine perentorio di tre anni decorrente dal primo gennaio dell’anno successivo all’anno in cui doveva essere pagato il tributo: ad esempio, se il bollo scade nell’anno 2012 il termine di prescrizione decorrerà dal primo gennaio del 2013 e quindi la prescrizione è maturata il 31 dicembre 2015.

Invece il bollo relativo all'anno 2012 si è prescritto il 31 dicembre del 2016 e così via.

Dopo l’accertamento, se il debitore non paga, Equitalia (da luglio sarà Agenzia delle entrate-riscossione) dovrà notificare la cartella di pagamento entro tre anni decorrenti dalla data di notifica dell’accertamento. In caso di notifica della cartella oltre detto termine la prescrizione del tributo si riverbererà anche sulla successiva cartella di pagamento, come chiarito dalla Corte di Cassazione.

In sintesi

Non devono decorrere più di tre anni tra la notifica dell’avviso di accertamento e la notifica della cartella di pagamento. Qualora l’ufficio regionale abbia interrotto il primo termine triennale attraverso la notifica dell’avviso di accertamento, inizierà a decorrere un nuovo termine di tre anni entro il quale dovrà procedere alla notifica della cartella.

Dunque, sebbene la notifica dell’avviso di accertamento sia stata tempestiva in quanto avvenuta nel termine di prescrizione dei tre anni, ciononostante subito dopo inizierà a decorrere un secondo nuovo termine di prescrizione triennale entro il quale la cartella dovrà essere notificata.

Se la cartella viene notificata dopo il triennio, il contribuente andrà esente dal pagamento e pertanto potrà impugnare con soddisfazione la pretesa dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente al fine di chiedere l’annullamento della cartella con conseguente (auspicabile) condanna dell’ufficio regionale al pagamento delle spese di giudizio. Per restare aggiornato sulle novità di diritto ed economia premi il tasto "Segui" accanto al nome.