La Legge di Stabilità ha trattato ancora una volta l’argomento canone Rai e come al solito, sulla tassa di possesso del televisore, le notizie positive si accavallano a quelle negative. Infatti, la manovra finanziaria che dal 1° gennaio è entrata in vigore ha rimarcato la presunzione di possesso, ossia il fatto che per l’Agenzia delle Entrate, qualsiasi immobile con un contatore della luce intestato ad una persona, ha un apparecchio televisivo al suo interno. L’importo del canone è sceso a 90 euro e come per lo scorso anno, sarà addebitato nella bolletta della luce.

Chi non possiede il televisore però può chiedere di non pagare, ma si dovrà mettere in moto anche nel 2017 come ha fatto nel 2016, a sue spese.

La domanda

Lo scorso anno il pagamento del canone Rai in bolletta fu una delle novità più rilevanti per i cittadini. La nascita del nuovo meccanismo di pagamento fece slittare le prime rate a ottobre, con delle autentiche maxi rate da 70 o 80 euro sulle bollette. Il canone per il 2016 era di 100 euro e nel 2017 scenderà a 90, con rate da 10 euro al mese a partire dalla bolletta della luce relativa ai consumi di gennaio. Le domande di esenzione, per chi non possiede un televisore potranno essere trasmesse entro il 31 gennaio 2017. Le domande di esenzione presentate lo scorso anno, non hanno valenza e quindi vanno rispedite, di nuovo con raccomandata A/R in plico senza busta a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, SAT – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Naturalmente la spesa della raccomandata è di nuovo a carico del contribuente. Il modello da utilizzare è on line sul sito ufficiale del Fisco, cioè agenziadelleentrate.it o su quello della televisione di Stato, canone.rai.it. Il modello è autocertificativo, cioè è a completa responsabilità del contribuente per dichiarazioni mendaci circa il possesso dell’apparecchio.

Altre info utili

Piacerà o no, ma di fatto, la non detenzione di televisore palesemente dichiarata con il modello, ha una validità annuale. In parole povere è presumibile che anche nel 2018 ci si troverà a dover di nuovo presentare la medesima dichiarazione. Per questo, in diversi messaggi, l’Agenzia delle Entrate consigliava i contribuenti a presentare istanza prima della fine di dicembre 2016.

L’approssimarsi della prima rata, quella di gennaio era il motivo dello sprone da parte dell’Agenzia. Resta comunque la possibilità (questa volta definitiva come scadenza), di presentare l’istanza entro la fine di gennaio. Per chi dopo aver dichiarato il non possesso, si trovi in una situazione opposta, causa acquisto, regalo o per qualsiasi altro motivo, potrà utilizzare il modello di variazione e pagare il canone Rai. Per chi invece apra per la prima volta una utenza elettrica, per non incorrere in sanzioni, dovrà presentare istanza di non possesso entro il mese successivo a quella in cui si è stipulato il contratto con il fornitore di energia elettrica. Va ricordato che continua a valere l’esenzione per gli over 75 con redditi bassi che però devono utilizzare il modello di esenzione a loro destinato ed allegare un ISEE in corso di validità che confermi il limite reddituale.

Per chi ha la seconda casa, anche nel caso in cui la bolletta dell’energia elettrica sia intestata al coniuge o a un figlio, basta pagare il canone nella casa dove risiede tutta la famiglia. Questa fattispecie è una di quelle previste dal modello di esenzione di cui parlavamo prima. Per finire, la notizia che il canone andava pagato anche per chi possedesse un PC adatto alla visione in streaming, risulta una bufala, a meno che il PC non venga collegato ad un sintonizzatore TV.