L’Agenzia delle Entrate ha fornito, attraverso la risoluzione numero 24/E del 27 febbraio 2017, importanti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese veterinarie sostenute nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione dei redditi.

Tale possibilità, disciplinata dall’art. 15, comma 1, lettera c-bis del TUIR (abbreviazione per Testo Unico delle Imposte sui Redditi), permette ai proprietari di animali domestici di scaricare determinate spese sostenute per tutelare la salute degli stessi; si ricorda, a tal proposito, che possono usufruire di tale diritto solo i soggetti proprietari legalmente di animali detenuti a scopo di compagnia o per l’esercizio di pratica sportiva.

Quali sono le spese veterinarie detraibili?

Stando a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, possono essere portate in detrazione le spese per:

  • prestazioni professionali rese dal veterinario;
  • acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
  • analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Per tali voci di spesa, il contribuente può richiedere nella propria dichiarazione dei redditi una detrazione Irpef pari al 19% delle stesse, fino ad un importo massimo di € 387,34, per la parte che eccede la franchigia di € 129,11. Tale limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali effettivamente posseduti.

Bisogna tuttavia sapere che non tutte le spese rientranti nelle sopra menzionate categorie sono effettivamente detraibili: è necessario infatti che queste siano in linea con quanto previsto dalla legge in materia.

Lo scontrino “parlante” ed i mangimi speciali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutte le spese relative all'acquisto di medicinali veterinari sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino "parlante", quello cioè che riporta non solo il codice fiscale del soggetto destinatario, ma anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati.

Alla luce di tale disposizione, l’Agenzia ha anche chiarito che non è necessaria, ai fini della detraibilità della spesa sostenuta, la prescrizione medica del farmaco,

E’ stato specificato, inoltre, che rientrano nel ventaglio delle spese detraibili solo quelle riguardanti esclusivamente i farmaci prescritti dal veterinario, non anche, quindi, gli altri tipi di beni.

A tal proposito, è stato anche chiarito che restano non detraibili le spese sostenute per l’acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario; ciò in quanto gli stessi non sono considerati dei farmaci in senso stretto, ma semplici prodotti appartenenti all'area alimentare.