Le cartelle esattoriali di Equitalia, nell’ultimo periodo, stanno tornando ad interessare molti contribuenti, ben oltre la semplice “disperazione” per debiti fiscali e tributari. Siamo entrati nella fase conclusiva di due eventi che riguardano il tanto odiato concessionario per la riscossione. Il 21 marzo scadono le istanze per aderire alla nuova sanatoria dei vecchi debiti, mentre il 1° luglio, Equitalia scomparirà e sarà sostituita da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le azioni di Equitalia però continuano a pieno regime, con cartelle che continuano ad arrivare e con azioni coattive del Concessionario, che vuole recuperare i crediti vantati dai più svariati Enti Pubblici.

Esistono regole a cui anche Equitalia deve attenersi e non sempre le azioni del Concessionario sono legittime.

Cala l’efficacia delle cartelle dopo 12 mesi

Il pignoramento presso è una delle armi più usate da Equitalia, contro soggetti che non pagano le cartelle. La cosiddetta riscossione coattiva è l’ultimo stadio della storia di un debito che un contribuente non riesce a pagare e per il quale, il Concessionario ha già azionato tutta la procedura, cioè l’invio della cartella, i solleciti di pagamento e così via. Il pignoramento di beni mobili o immobili del debitore, oppure il fermo amministrativo dell’auto, o ancora il pignoramento di conti correnti, stipendi e pensioni, sono le armi in mano a chi è adibito al recupero.

Esistono norme che regolano questo aspetto e che non consentono alla riscossione, di agire a proprio piacimento. Infatti, entro un anno dalla notifica della cartella, Equitalia può avviare la procedura di pignoramento nella versione normale. Decorso questo termine, il Concessionario dovrà avviare un altro atto per poter tornare ad essere padrone di minacciare di nuovo il pignoramento.

In pratica, decorso un anno, la cartella perde efficacia in materia pignoramento.

Come funziona l’istituto del pignoramento

Ricapitolando, entro 12 mesi dalla data di notifica della cartella, Equitalia può pignorare qualsiasi cosa di proprietà del debitore, per l’ammontare del credito vantato, senza avvertire nuovamente il contribuente.

Scaduti i 12 mesi, per poter procedere con il pignoramento, al contribuente indebitato, dovrà essere inviata l’intimazione di pagamento. Quest’ultima, altro non è che l’ennesimo invito di Equitalia al debitore affinché provveda a pagare il debito. Lo stesso meccanismo vale per il fermo amministrativo, anche se in materia, la giurisprudenza ha sancito alcuni importanti appunti. Per il fermo amministrativo per esempio, non serve l’intimazione di pagamento anche se sono decorsi i canonici 12 mesi di cui parlavamo prima. In questo caso però, Equitalia è comunque tenuta a avvertire il debitore della procedura intrapresa, notificandogli il rischio di fermo se entro 30 giorni, la posizione debitoria non sia estinta.

Nei casi di pignoramenti già sopraggiunti quindi, il contribuente ha la facoltà di controllare che i tempi tecnici (l’anno di cui si diceva prima), siano stati rispettati. In caso contrario, cioè senza intimazione di pagamento, qualsiasi azione prodotta da Equitalia è impugnabile.