Mentre ci si avvicina sempre di più al periodo in cui i contribuenti dovranno presentare il modello 730, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, attraverso la circolare 7/E del 4 aprile 2017, importanti delucidazioni inerenti le detrazioni d’imposta spettanti per le spese mediche effettuate durante l’anno oggetto della dichiarazione.

L’ente di riscossione ha non solo chiarito dei dubbi circa la documentazione da conservare per dimostrare le suddette spese, legittimando agli occhi dell'Agenzia la richiesta delle detrazioni, ma ha anche esposto rilevanti novità in tema di detraibilità dei farmaci acquistati online.

Risulta dunque utile approfondire quello che è il contenuto della sopra menzionata circolare.

Detrazioni per l’acquisto di farmaci: non è necessario conservare la ricetta di prescrizione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile per i contribuenti portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di farmaci anche se non si è più in possesso della prescrizione medica necessaria per richiedere gli stessi.

Sarà fondamentale, tuttavia, conservare la fattura o il c.d. scontrino fiscale parlante, completo cioè dei seguenti dati:

  • codice fiscale del destinatario dei prodotti;
  • quantità, qualità e codice alfanumerico di ogni farmaco acquistato.

Senza una delle due sopra citate prove documentali, l’ente non riconoscerà come legittime le detrazioni in caso di controllo, richiedendo dunque la restituzione delle stesse.

Farmaci acquistati su internet: possibile anche in questo caso la detraibilità

La circolare prosegue esponendo interessanti informazioni sulla possibilità di portare in detrazione anche i farmaci acquistati online.

Si chiarisce che ci si trova nell’ambito dell’acquisto di farmaci per i quali non è necessaria la prescrizione medica; la vendita online di medicinali per cui è richiesta la ricetta, infatti, è vietata dalla legge.

L’Agenzia ha chiarito che è possibile chiedere le detrazioni solo ed esclusivamente per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali da farmacie e rivenditori autorizzati alla vendita a distanza dagli enti previsti dalla legge (ad esempio le Regioni).

Risulta sicuramente utile aggiungere, a tal proposito, che è possibile trovare un elenco completo di tali esercizi commerciali sul sito internet del Ministero della salute (salute.gov.it).