Un appuntamento che si ripete ogni anno e che puntualmente si ripresenterà nel prossimo mesi di giungo. Stiamo parlando delle imposte sugli immobili, cioè Imu e Tasi (insieme formano la Uic) per le quali, entro il prossimo 16 giugno, i contribuenti dovranno versare l’acconto 2017. Ecco tutte le cose che bisogna sapere per evitare errori, tra esenzioni e casi particolari.

Di cosa si tratta?

Imu e Tasi: sono le tasse che gravano sulle case e sugli altri immobili dei contribuenti italiani. Insieme alla Tari, la tassa sui rifiuti, compongono la Iuc, l’imposta unica comunale. L’Imu, cioè l’imposta municipale unica è nata nel 2012 in sostituzione della vecchia Ici, ossia l’Imposta comunale sugli immobili e grava sul materiale possessore di un immobile. La Tasi invece è il tributo per i servizi indivisibili e grava oltre che sul possessore, anche su chi utilizza l’immobile. Servizi indivisibili dicevamo, che tra i tanti, sono l’illuminazione pubblica, la cura del verde pubblico o la pulizia strade e così via.

Le abitazioni principali, dove si ha la residenza propria e del proprio nucleo familiare, sono escluse dal computo dell’Imu . Confermata la stessa esenzione, nata lo scorso anno, anche per la tasi dovuta sulle abitazioni principali, a meno che gli immobili non siano considerati di lusso in catasto, cioè con categoria A1, A8 e A9.

Scadenze e rate

Come per lo scorso anno di imposta, anche nel 2017 le seconde case saranno gravate dalla Tasi. Questo, nonostante i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano la propria dimora in immobili diversi. L’esenzione per l’abitazione principale infatti, scatterà solo per uno dei due immobili e non su entrambi. Oltre che la prima casa, anche le sue pertinenze rientrano nell’esenzione dalla tassa.

La prima rata da versare scade il 16 giugno ed è il classico acconto, che prevede il pagamento del 50% dell’imposta annuale. La seconda rata invece scade il 16 dicembre, anche se a dire il vero, essendo sabato, la scadenza reale sarà il 18 dicembre e si verserà il secondo 50% di quanto dovuto. Le aliquote da applicare sono le medesime del 2016 ed è data facoltà ai comuni, di applicare quelle aumentate dello 0,8% lo scorso anno. Reta però fermo il vincolo imposto ai comuni, che non potranno per nessun motivo aumentare le aliquote nel 2017. Anche sull’Imu valgono le stesse regole e le stesse aliquote del 2016, con la possibilità offerta ai sindaci, di ridurle e diminuirle, ma anche in questo caso, non di aumentarle.

Esenzioni Imu e sanatoria

La legge prevede casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e sul quale l’Imu non è dovuta. I casi sono:

  • Immobili utilizzati come abitazione principale da soci di cooperative edilizie a proprietà indivise;
  • gli alloggi a classificazione sociale
  • le case di proprietà del personale delle Forze Armate, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e simili
  • la casa che dopo separazione viene assegnata al coniuge;
  • la casa di proprietà di italiani pensionati all’estero o iscritti all’Aire, purchè non locata a soggetti terzi

Resta confermata la Tasi per i residenti all’estero che hanno unità immobiliari esenti da Imu e che verseranno il tributo ridotto dei due terzi. Una novità di questi giorni e che proviene dalla manovra bis del Governo è la definizione agevolata per i contenziosi e le liti fiscali.

Un emendamento appena approvato in manovra, prevede che anche i contenziosi avviati contro i comuni, per Ici, Imu, Tari e Tasi, rientreranno nella sanatoria. In pratica, aderendo, si vedranno scomputati dal calcolo degli importi dovuti, interessi di mora e sanzioni, riportando gli importi dovuti alla tassa, tributo o imposta evasa, alla loro origine, cioè a quando dovevano essere pagati. Rientreranno nella sanatoria le liti per le quali il ricorso è notificato entro il 23 aprile del 2017.