Entro il 20 maggio, il Ministro del lavoro dovrà firmare il decreto che recepisce la direttiva UE sulle nuove regole per la revisione periodica degli autoveicoli. Circolare con la propria auto e con la revisione della stessa scaduta, oltre a procurare una salata multa per il trasgressore, può portare al fermo amministrativo del veicolo. Lo stesso accade per soggetti che hanno cartelle di pagamento, ruoli o ingiunzioni che non sono state pagate e per le quali, Equitalia ha dato vita alle azioni di riscossione coatta. La rottamazione delle cartelle, cioè la sanatoria le cui domande sono scadute lo scorso 21 aprile, contrariamente alle attese, non ha toccato niente dal punto di vista delle cosiddette ganasce fiscali.

A definizione agevolata approvata dal Concessionario (per chi ha aderito, la risposta arriverà entro il 15 giugno), la sanatoria prevede il pagamento dei debiti in 5 rate, fino a settembre 2018. Il pagamento della prima rata o l’accettazione dell’istanza di rottamazione, non fa decadere il fermo amministrativo che è già stato imposto sulla propria auto. Un istituto molto discusso e tanto odiato, ma che, per essere messo in atto, deve seguire un particolare iter, perché in alternativa, il contribuente ha facoltà di opposizione.

L’iter

Perché l’iter sia considerato corretto, il primo vincolo è la cartella che deve essere notificata seguendo la prassi normale. Dalla notifica, restano 60 giorni per saldare il debito, prima che si iscriva al Pubblico Registro Automobilistico il conseguente fermo.

Resta comunque il vincolo della doppia comunicazione, cioè due solleciti inviati al debitore prima di andare avanti e iscrivere il fermo al Pra. Il fermo amministrativo senza il doppio sollecito a distanza di almeno due mesi, l’uno dall’altro, diventa illegittimo. Il preavviso deve indicare natura del debito, numero di cartella, l’importo dovuto e l’anno di riferimento.

Di norma, l’ultimo avviso da 20 giorni di tempo al cittadino per pagare prima che scatti il fermo.

Tutte le cose da sapere

Il fermo amministrativo è molto utilizzato da Equitalia. Le nuove norme vietano al concessionario di mettere ipoteche sui bei immobili del debitore, per cifre inferiori a 120.000 euro. Per questo il fermo amministrativo è l'atto più utilizzato, che spesso blocca l’intero parco auto di soggetti indebitati.

Un veicolo soggetto a fermo, non solo non può circolare, ma non può essere radiato dal Pra, non può essere venduto, rottamato e nemmeno esportato all’estero. La multa prevista per chi viene colto a circolare con il veicolo sottoposto a fermo va da 714 ad 2.859 euro. Vendere un veicolo sottoposto a fermo, oltre che illegale, non cancella le limitazioni sul veicolo che passano al nuovo proprietario che però può far annullare l’atto di vendita, oppure ridurre il prezzo di acquisto. Per farsi cancellare il fermo, bisogna saldare i propri debiti tributari, oppure farseli cancellare se le cartelle erano viziate o se i crediti vantati da Equitalia erano prescritti. Nella via normale, saldato il debito, Equitalia comunicherà entro 20 giorni alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Ulteriori 20 giorni ed il provvedimento di revoca del fermo sarà attivo. Una volta ricevuta a casa la comunicazione di effettuata revoca del fermo amministrativo, sarà a cura del contribuente andare al Pra per sbloccare il veicolo, pagando le spese di procedura previste.