La Commissione tributaria provinciale di Treviso ha, per la prima volta, dato applicazione pratica ad una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione degli atti di intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali emesse dall'agente della Riscossione, una volta Equitalia, ora Agenzia delle Entrate -Riscossione.

La sentenza a cui fa riferimento la Ctp di Treviso e' la n° 23397 del 2016, emessa dal Supremo Collegio a Sezioni Unite. La Ctp di Treviso e' andata a circoscrivere più dettagliatamente l'ambito di applicazione dell' articolo 2946 del Codice Civile, a mente del quale, salvo la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.

Il caso esaminato dalla Commissione

La Commissione tributaria provinciale di Treviso si è trovata a dover giudicare il caso di un contribuente che ha presentato ricorso contro un'intimazione di pagamento con cui l'agente della Riscossione richiedeva il pagamento di Iva e IRAP più relative sanzioni e interessi per gli anni dal 2007 al 2009.

Da una parte, il contribuente, rifacendosi a precedenti sentenze della Cassazione eccepiva che il termine di prescrizione degli atti impositivi fosse di 5 anni, in quanto trattasi di atti amministrativi e non di 10, come sostenuto, invece, dall'agente della Riscossione, cioè Equitalia. Per Equitalia, invece la prescrizione decennale si fondava sul fatto che il titolo in base al quale veniva richiesto il pagamento era un titolo esecutivo.

Le motivazioni della sentenza della Commissione

Nella sentenza n° 340/03/17 del 19 luglio la Ctp di Treviso ha accolto il ricorso del contribuente contro l'agente della Riscossione, richiamando la sopracitata sentenza della Cassazione e specificando che la mancata impugnazione di un atto di ingiunzione di pagamento o di altro atto impositivo non consente la conversione della prescrizione da quella breve a quella ordinaria, decennale, dettata dall'articolo 2946 del Codice Civile.

Secondo la Commissione tributaria provinciale non è possibile neanche operare un richiamo all'articolo 2953 del Codice Civile, a mente del quale i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni, nel caso sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono in 10 anni. Questo perché gli atti dell'agente della Riscossione, fatta eccezione per il decreto ingiuntivo, essendo atti amministrativi non possono essere oggetto di una sentenza di condanna.

Di conseguenza, non è possibile parlare di " giudicato", ne' dal punto di vista formale ne' sostanziale. Ne deriva che il termine di prescrizione per intimazione di pagamento e cartelle esattoriali e' quinquennale.