La Commissione tributaria provinciale di Latina ha, recentemente, emesso una sentenza che costituirà un importante precedente nel contenzioso tributario. Infatti, con la sentenza n°1147/3/2017 depositata lo scorso 16 ottobre ha, in sintesi, stabilito che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non può, unilateralmente, revocare un piano di rateazione stipulato con il contribuente senza fornire allo stesso un'adeguata motivazione. Questo perché deve essere garantito il diritto di difesa del contribuente dalla pretesa creditoria.

I fatti dietro la decisione della Commissione tributaria

La Ctp di Latina si è trovata a decidere sul caso di una società che impugnava la revoca tacita di diversi piani di rateazione da parte dell'agenzia delle entrate. Questo perché, a giudizio della ricorrente, Equitalia non aveva provveduto alcuna motivazione relativamente al provvedimento di revoca. Mancanza di motivazione che si era ripetuta, da parte dell'ex agente della riscossione, anche in sede di costituzione in giudizio. Di conseguenza, la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato fondato il ricorso della società.

I motivi della sentenza della Ctp di Latina

I giudici tributari hanno evidenziato nella loro decisione che in merito alla decadenza dal beneficio della rateazione il legislatore ha più volte modificato i presupposti attuativi.

In un primo momento, infatti, il discriminante era dato dall'omesso pagamento di una o due rate anche non consecutive. Successivamente, il Dl 16/2012 richiedeva il mancato pagamento di due rate consecutive. E, ancora, il Dl 69/2013 elevava il numero delle rate impagate anche non consecutivamente ad otto. Attualmente, il legislatore, con l'ultima riforma fiscale, ha previsto che le rate impagate anche non consecutivamente devono essere almeno cinque.

Di conseguenza, dopo la quinta rata del piano di rientro non pagata opera automaticamente la decadenza dal beneficio. Ma, spiegano i giudici tributari, questo automatismo non esime l'agente della riscossione dal dovere di informazione nei confronti del contribuente relativamente alla volontà di richiedere allo stesso il pagamento in unica soluzione del totale residuo.

Nel caso specifico la mancanza di un'adeguata motivazione del provvedimento di revoca, secondo il giudice, ha impedito al contribuente di capire se lo stesso era dovuto ad omessi versamenti o a versamenti tardivi. Per di più, i giudici fanno rilevare come nel caso si trattasse di versamenti eseguiti con ritardo il legislatore ha inserito nell'ordinamento tributario la fattispecie del lieve inadempimento, che precluderebbe un'eventuale decadenza.

Per di più, fanno rilevare i giudici, al ricorrente non è stata data la possibilità, riconosciuta costituzionalmente, di esercitare il proprio insopprimibile diritto di difesa per mancanza delle informazioni necessarie per poter esercitare tale diritto. A giudizio dei collegio giudicante sarebbe bastato che Equitalia inviasse al contribuente una classica intimazione di pagamento per adempiere l'obbligo di informazione.