Lunedì 18 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare il saldo di Imu e Tasi per il 2017. Dopo aver versato l’acconto di giugno, i contribuenti titolari di diritti di proprietà sugli immobili sono chiamati nuovamente alla cassa. La classica scadenza del 16 (sia per giugno che per dicembre) è slittata al 18 dicembre perché il giorno canonico di scadenza cade di sabato. Qualche giorno in più per mettersi in regola con queste tanto odiate tasse sugli immobili. Esistono però casi in cui il proprietario di un immobile non è tenuto a pagare e spesso sono eventualità poco conosciute.

Inoltre, non è necessario versare di nuovo l’imposta nei casi di errori tecnici nella compilazione del classico modello F24 di pagamento.

Esenzioni

Tutte e due le tasse non sono dovute per le case in cui la famiglia del dichiarante ha la propria residenza abituale, cioè l’abitazione principale. Questo ad esclusione di immobili catalogati al Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cioè immobili di lusso. La Legge ed in alcuni casi delle delibere dei singoli comuni spesso rendono esenti immobili che possono essere assimilati all’abitazione principale anche non avendone tutti i requisiti necessari per poterli considerare tali. Nello specifico ci sono immobili assimilati per legge o da parte del Comune dove sono collocati territorialmente.

Tra le assimilazioni attualmente vigenti ci sono le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che sono destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari, la casa coniugale che è stata destinata ad abitazione principale del coniuge separato, le case dove hanno la residenza i lavoratori delle Forze armate e delle Forze dell’Ordine compresi i prefetti ed i vigili del fuoco, le case di proprietà dei cittadini Aire.

Scomparsa dallo scorso anno l’opzione valida per le case cedute in comodato gratuito a figli e parenti entro il primo grado che quindi tornano ad essere assoggettate ad Imu o Tasi. Inoltre, esistono riduzioni di imposta per case e fabbricati che hanno particolari qualità, come l’interesse storico o quello artistico ed anche per immobili che non sono abitabili.

Novità ed errori comuni

In materia va ricordata la novità 2017 per quanto riguarda l’esonero dal pagamento dell’Imu sui terreni agricoli per Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli. Sempre sui terreni, niente imposte per quelli situati in Comuni montani o parzialmente montani. Una novità che è entrata in scena quest’anno e quindi anche per il pagamento in acconto di giugno è l’esenzione da queste imposte per i cosiddetti imbullonati. Da numerose segnalazioni pervenute anche in relazione allo scorso giugno, nei casi di errore formale sul modello F24, nessun nuovo pagamento è dovuto dal contribuente perché i Comuni devono adoperarsi a rettificare eventuali dati erronei riportati nel modello di pagamento.

È il caso di pagamenti effettuati da soggetti diversi da quello che avrebbe dovuto provvedervi, oppure nel caso molto frequente di cittadini che hanno riportato sul modello il codice catastale del comune diverso da quello dove è collocato fisicamente l’immobile. In questo caso non va pagata l’imposta ex novo, ma bisognerà segnalare al Comune che ha ricevuto il pagamento l’errore commesso. Sarà poi il Comune a girare i soldi ricevuti da un contribuente al Comune dove dovevano essere pagati. La comunicazione, come previsto dall’ articolo 1 della legge 147/2013 deve necessariamente essere fatta indicando gli estremi del versamento erroneo, le cifre relative al pagamento i dati dell’immobile ed i due comuni, sia quello che ha ricevuto il pagamento per errore che quello a cui esso era destinato per davvero.