La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, precisamente la n° 440/2018 ha ridisegnato i parametri a cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione deve attenersi nel caso gli venga rivolta una richiesta di rateizzazione da parte di un contribuente - debitore. E, in sintesi, ha identificato almeno una fattispecie specifica in cui non è possibile da parte dell'Erario concedere la dilazione. Vediamo di capire meglio le ragioni giuridiche di tale orientamento e in quale caso non è possibile usufruire della rateizzazione.

Quando la dilazione non può essere concessa

Secondo quanto espresso dal Giudice di legittimità l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella sua qualità di Agente della Riscossione, può concedere ad un contribuente - debitore la rateizzazione dei propri debiti tributari esclusivamente nel caso che tale facoltà le sia stata specificamente attribuita dall'amministrazione finanziaria. Cosa che non sempre è automatica.

I presupposti di fatto della decisione

La decisione degli Ermellini deriva dall'accoglimento delle istanze presentate dall'ex Equitalia contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in sede di appello, aveva confermato il precedente giudizio di annullamento di un provvedimento che negava la rateizzazione ad un contribuente che aveva accumulato ben 6 cartelle esattoriali non pagate per la tassa sui rifiuti solidi urbani.

Le motivazioni giuridiche della decisione della Corte

Il Supremo Collegio ha fondato la sua decisione, in accordo con l'interpretazione della ex Equitalia, su quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legislativo n° 46/1999. Tale norma stabilisce che l'Agente della Riscossione ha, normalmente, il potere di concedere la rateizzazione dei debiti fiscali.

Ma se l'ente creditore decide autonomamente di non consentire all'Agente della Riscossione di esercitare tale potere, lo stesso non può concedere la dilazione al contribuente - debitore.

Per inciso, la Corte ha rilevato come, dagli atti depositati nei precedenti gradi di giudizio, al contribuente - debitore siano state spiegate, seppure sinteticamente, le motivazioni del diniego.

Per tali motivi la rateizzazione è stata negata. Quindi, in linea generale l'Agente della Riscossione accoglie le richieste di rateizzazione, ma non può essere obbligato a farlo in special modo se l'ente creditore è di diverso avviso.