Il Giudice di Pace di Torino con la sentenza n. 505/2015 ha riconosciuto il diritto al rimborso del biglietto aereo ad una coppia di coniugi che aveva deciso di annullare il proprio viaggio per Istanbul giàprenotato per il 13 ottobre 2014.

Tutto trae spunto da un'azione esperita da una coppia di coniugi che, allarmata dalle forte tensioni emerse tra la Turchia e la minoranza curda, dagli attentati in Siria, ma soprattutto dai comunicati della Farnesina, che raccomandava spostarsi in quelle zone solo in casi di necessità, aveva deciso di non partire più per Istanbul.

Chiesto il rimborso del costo dei biglietti alla Compagnia aerea, che nonostante la manifestata disponibilità iniziale a rimborsare almeno le tasse disattendeva poi completamente ogni loro aspettativa, i coniugi pertanto si vedevano costretti ad agire pertanto dinnanzial Giudice di Pace territorialmente competente tramite l'Associazione dei Consumatoriper ottenere la tutela dei propri diritti.

Ebbene il Giudice di Pace, innovando rispetto al passato, faceva applicazione dell'art. 945 decreto legislativo n. 96/2005, di revisione al codice della navigazionein materia aeronautica, riconoscendo la fondatezza della domanda e per l'effetto condannava la Compagnia aerea, non costituitasi nel giudizio che pertanto è proseguito in sua assenza, al pagamento della spese processuali, poiché "se la partenza delpasseggero è impedita per causa non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato".

Paura e insicurezza di volare

La paura degli attentati del resto era stata avvalorata dal comunicato della Farnesina e da eventi tumultuosi e pericolosi realmente verificatosi per cui era da ritenere che vi fossero motivi per ritenere che in quel momento in Turchia fosse a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone tanto da giustificare pienamente il timore dei passeggeri a recarsi ivi.

Pronuncia quindi molto importante destinata a divenire un importante precedente a cui fare riferimento per risolvere altri casi simili, poiché la prima volta che in casi come in quelli di specie si dà valore all'elemento psicologico e alla condizione emotiva dei consumatori.

Non solo. La sentenza precisa che per negare la rimborsabilità in proposito non basta inserire una clausola in tal senso ma è necessaria rendere l'informativa in modo che il potenziale passeggero, prima di acquistare, abbia la consapevolezza delle conseguenza nel caso di ripensamento.In caso contrario infatti qualsiasi clausola seppure apposta deve ritenersi nulla e pertanto tamquam non esset.