Il Sassuolo subisce un 3-0 a tavolino contro il Pescara dopo la gara disputatasi al Mapei Stadium domenica scorsa in Serie A.Il campo ha visto il Sassuoloimporsi tra le mura amiche sul Pescara di mister Massimo Oddo per 2-1, con le reti di Defrel al 38’ e Berardi al 67’ per gli emiliani e di Manaj all’81’ per gli abruzzesi, ora verrebbe da dire “fatica sprecata”. Già perché il giudicesportivo avrebbe dunque revocato i tre punti alla squadra di mister Eusebio Di Francesco per poi assegnargli ai biancazzurri, a causa della presenza (prima a referto e poi in campo dal 65’ al posto di Politano) del neo-acquisto Antonino Ragusa.Pare che la grana sia di natura burocratica, difatti la Lega Calcio ha evidenziato e notificato una posizione irregolare di Ragusa, acquistato solo lo scorso 26 agosto dal Cesena.

Il calciatore quindi non sarebbe dovuto andare a referto né tantomeno scendere in campo.

L’ultimo turno lascerebbe quindi a bocca asciutta il vittorioso Sassuoloe donerebbe tre punti al Pescara che così si ritroverebbe in classifica a quota 4 dopo il pari ottenuto col Napoli. Tale sanzione consentirebbe ai bianco-azzurri di occupare la settima piazza ed al tempo stesso andrebbe a retrocedere i nero-verdi dal secondo all’ottavo posto, con solo 3 punti all’attivo e non più a punteggio pieno.Una vera e propria batosta, che gela un ambiente decisamente in fermento per le imprese che Di Francesco ed i suoi ragazzi stanno firmando di gara in gara tra Serie A ed Europa League. Da Sassuolo intanto si medita per un imminente ricorso.

Ecco il comunicato emanato dalgiudicesportivo:“Il Giudice Sportivo, letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatoreRagusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato chel’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con lapunizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.