Il nuovo articolo 41-bis del decreto fiscale n. 124/2019 entrato in vigore il 24 dicembre scorso permette al mutuarlo di salvare la prima casa dall’avvio della procedura esecutiva da parte della banca, nel caso in cui quest'ultimo si renda inadempiente, ovvero non riesca a pagare tutte le rate dal mutuo. Il mutuatario inadempiente potrà quindi beneficiare di una rinegoziazione o di un rifinanziamento del mutuo ipotecario in presenza di determinate condizioni. Vediamo quindi quali sono e come funziona questa nuova norma. Si ricorda comunque che entro il 23 marzo 2020 il Mef dove emanare un decreto attuativo per stabilire le modalità di applicazione del nuovo articolo 41 bis Dl n124.

Quest'ultimo contiene disposizioni urgenti anche in materia fiscale, per contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali. Ricordiamo fra queste, l'obbligo di presentazione telematica del modello F24 e l'introduzione di misure che inibiscono l'utilizzo delle compensazioni ai destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA. Vengono previsti anche incentivi per i pagamenti elettronici e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Si prevede la progressiva riduzione della soglia per l'uso del contante che, dagli attuali 3 mila, è destinata a raggiungere i mille euro dal 1° gennaio 2020. Si consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche.

Si introducono sanzioni per la violazione degli obblighi legati alla lotteria scontrini, così come per la violazione del cd. obbligo di POS da parte di commercianti e professionisti.

Funzionamento dell’art 41 bis, requisiti da possedere e condizioni da rispettare

La rinegoziazione del mutuo già esistente consente al mutuario che non rispetta le scadenze di pagamento delle rate del mutuo di bloccare il pignoramento della banca sulla sua prima casa sulla quale pende il finanziamento.

A questo proposito è stato introdotto un Fondo di Garanzia, che offre garanzie per un ammontare di 20 miliardi di euro. Fra le condizioni indispensabili per l’accesso al beneficio c’è innanzitutto il requisito da parte del debitore di potersi qualificare come consumatore, ovvero come colui che non agisce nell’esercizio di un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolta.

Il creditore è invece chi esercita l'attività bancaria. Sul mutuo deve esserci una garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale che grava sul bene immobile. Ancora è indispensabile che la procedura esecutiva sia ancora in corso: quindi il pignoramento deve essere stato notificato tra il 01.01.2010 ed il 30.06.2019. Da questo momento quindi il mutuario può presentare istanza di rinegoziazione del mutuo, sempre che abbia già pagato il 10% dell'originaio capitale finanziato.

Rinegoziazione del mutuo: come avviene

L’istanza congiura del debitore-mutuario e del creditore per rinegoziare il mutuo deve essere presentata entro e non oltre il 31.12.2021. Il debito complessivo, non può superare i 250 mila euro.

Il giudice dell’esecuzione, se accetta la rinegozazione, sospenderà la procedura esecutiva per un periodo di sei mesi. Il creditore procedente può sempre rifiutare la propria adesione all'istanza o rigettare la proposta di rinegoziazione avanzata dal debitore. L'importo offerto non deve essere sotto il 75% del prezzo base della successiva asta. Successivamente si procede al nuovo ricalcolo del mutuo ottenendo una dilazione fino a 30 anni.

Il rifinanziamento o la rinegoziazione del mutuo può essere richiesto da parenti o affini fino al 3^ grado. Il parente o l’affine vedrà intestato a suo nome il mutuo rinegoziato o finanziato, e l’immobile ipotecato gli sarà trasferito in suo favore con decreto.

Entro 5 anni il debitore però deve rimborsare al parente gli importi che egli intanto avrà pagato alla banca. Il primo poi potrà riottenere la proprietà dell’immobile libera da vincoli e accollarsi l’importo residuo del mutuo rinegoziato. Il beneficio decade se il debitore sposta la residenza dal luogo dove si trova la casa prima di 5 anni dalla data di trasferimento in sede giudiziale.