La magistratura continua a parlare di assegno di divorzio. Questa volta lo ha fatto non con riferimento ai parametri precisi che consentono di determinare il suo ammontare ovvero la specifica situazione socio-economiche degli ex coniugi, ma con riguardo ai limiti temporali entro cui proporre la domanda per ottenere il riconoscimento dell’assegno. E questo perchè la domanda per l’attribuzione dell’assegno divorzile, per potersi ritenere ammissibile, presuppone sempre la tempestiva e immediata proposizione secondo le ordinarie norme processuali (art.

5, 4^ comma, L.n.898/70). Dunque oltre alle regole e ai criteri che governano la determinazione del ‘quantum’ dell’assegno di mantenimento che deve esser sempre rapportato alla durata della comunione di vita tra i coniugi, da rispettare ci sono anche i normali principi del processo civile, cui soggiacciono anche le cause di separazione e divorzio.

Domande per l’assegno di mantenimento e limiti temporali

E’ questo in definitiva il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 8990 del 5 maggio, che si è pronunciata sulla richiesta di una ex moglie che dinnanzi al tribunale, nell'ambito di un giudizio di divorzio, aveva proposto tardivamente la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzio.

La stessa era stata proposta, infatti, con memoria davanti al GI (giudice istruttore), oltre i 20 giorni concessi nella sua qualità di convenuta per potersi costituire in giudizio. Dopo la sentenza che ha rigettato il ricorso in Corte d’appello, il giudizio è finito in Corte di Cassazione che ha confermato la statuizione dei colleghi di merito.

Gli Ermellini hanno ricordato che proprio perché tale domanda per l'assegno non necessita di formule particolari, può essere anche implicita. Inoltre per il suo accertamento si deve fare riferimento al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla formulazione di una richiesta di condanna dell’ex coniuge al mantenimento.

I giudici di legittimità hanno quindi ricordato quando maturano le preclusioni nel giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’udienza di 1^ comparizione rilevante è quella fissata davanti al giudice istruttore individuato alla fine della fase presidenziale, rispetto alla quale si procede alla controllo della regolarità della costituzione del convenuto. E' quindi solo con la citazione o con la comparsa di risposta nella 1^ udienza di comparizione, che la domanda per ottenere l'assegno di matenimento o di divorzio può essere formulata senza rischiare di esser ritenuta inammissibile

Rideterminazione dell’assegno di mantenimento in un momento successivo

Ne consegue che durante il processo di separazione o di divorzio i ripensamenti non possono mai giustificare una richiesta per ricevere l’assegno, ove non proposta tempestivamente.

Tuttavia viene prevista la possibilità di domandare, dopo il giudizio di separazione o divorzio la revisione della somme dell’assegno, ove ricorrano determinate situazioni di fatto. Innanzitutto è possibile richiedere un aumento dell'assegno di mantenimento, nei casi di:

  • miglioramenti o peggioramenti significativi delle condizioni economiche;
  • o per le aumentate esigenze dei figli, legate a soddisfare esigenze primarie degli stessi.

E’ possibile quindi rideterminare gli importi dovuti a titolo di mantenimento ove effettivamente sussistano dei giustificati motivi (come una nuova situazione patrimoniale) da dimostrare in giudizio. Per esempio nel caso del miglioramento della situazione di colui che versa l’assegno il presupposto indispensabile per proceder alla modifica della sentenza di separazione o divorzio è un reale incremento del reddito, legato all’attività lavorativa svolta durante il rapporto coniugale.

Il giudice non può prendere in considerazione invece i miglioramenti aventi carattere eccezionale, collegati ad eventi occasionali ed imprevedibili. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.