Tutte le Corti d’appello hanno pubblicato in questi giorni i risultati degli esami scritti 2016 per esercitare la professione di avvocato. La percentuale di coloro che hanno superato gli scritti si attesta essere molto bassa quest'anno. Una vera carneficina si è dunque consumata nelle varie Corti d’Appello di tutt’Italia, dove neanche le gravi bocciature conseguite agli scritti sono state motivate.

Risultati ufficiali degli ammessi all’orale delle Corti d’Appello

Prima di parlare del ricorso, vediamo i risultati ufficiali degli ammessi alle prove orali dell’esame di avvocato e le percentuali:

  • a Campobasso solo 187 gli ammessi all’orale con una percentuale del 55%;
  • a Bologna sono stati ammessi all'orale 740 praticanti (40%);
  • a Palermo la percentuale è al 40%.
  • a Firenze solo 551 candidati c’è l’hanno fatta. Si tratta di una percentuale del 45%.
  • a Bari gli idonei risultano 591(45%)
  • a Genova sono 248 gli ammessi;(51%)
  • a Milano, la percentuale è del 35%.
  • a Napoli su 4600 gli ammessi sono 1394 (29%);
  • a Torino ben il 58,29% ha superato l’esame. Sono 643 gli idonei;
  • a l'Aquila sono 177(38%);
  • a Potenza sono solo 73 gli ammessi (il 22,81%);
  • a Perugia la percentuale è del 32%. Sono 108 i candidati idoenei;
  • a Trento sono 89 gli ammessi (percentuale del 55,97%);
  • a Salerno la percentuale è solo il 21%. I candidati idonei sono 210;
  • a Trieste il 42% è stato ammesso;
  • a Catania gli ammessi sono 543, la percentuale si attesta al 46%;
  • a Potenza hanno superato gli scritti 144 candidati.

Per quali motivi si può proporre ricorso?

Ricordiamo che per poter superare l’esame di avvocato occorre conseguire in tutte e tre le prove scritte il punteggio di 30/30 per un punteggio totale di 90.

I principali motivi oggetto di ricorso al TAR competente sono:

  • mancato rispetto dei criteri di valutazione riguardo l’attribuzione del punteggio: mancanza da parte della commissione d’esame locale dell’utilizzo di parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente il giudizio negativo (carattere complessivo del voto) e l'assenza di segni di correzione;
  • mancanza della motivazione (violazione sostanziale) che consiste non solo nel voto numerico, ma in una chiara motivazione della bocciatura. Anche nei casi in cui il voto numerico è prossimo alla sufficienza la commissione d’esame locale è tenuta, a motivare per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato, così come prevede l’art. 46, comma 5, L.n. 247/12. L’espressa motivazione è infatti attuativa di principi deducibili dagli art. 24, 97 e 113 Cost. (T.A.R. Campania, ord. n. 1861 del 7 novembre 2014);
  • correttezza della soluzione fornita dal candidato dell’elaborato rispetto a quelle prospettate dalla stampa tecnica di settore e quindi irragionevolezza o illogicità del giudizio espresso dalla commissione d’esame;
  • mancato mescolamento e abbinamento delle buste ai fini della correzione ad opera della Sottocommissione in seduta plenaria essendo la stessa composta invece solo da avvocati. In tali casi vengono violati specifici obblighi di comportamento (violazione formale);
  • violazione delle prescrizioni sull’assegnazione degli elaborati alle Sottocommissioni dopo un coerente rimescolamento che deve avvenire in modo casuale (violazione formale);
  • mancanza delle sottoscrizioni di tutti i componenti della Sottocommissione nel foglio contenente le motivazioni dell’insufficienza degli elaborati (violazione formale).

Tali ultimi 3 motivi di ricorso sono stati accolti dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia del febbraio 2016.

Prima di proporre ricorso, rivolgendosi ad un avvocato è bene verificare preliminarmente l’effettiva illegittimità dell’esclusione, presentando un’istanza di accesso agli atti alla Segreteria della Corte di Appello di appartenenza. In caso di accoglimento del ricorso da parte del TAR e Consiglio di Stato il candidato ha il diritto a che una commissione diversa proceda alla ricorrezione del compito e nel frattempo può essere ammesso agli orali con riserva.