Sempre più spesso a causa di sbalzi di tensione dell’energia elettrica subiamo danni agli impianti elettrici domestici, agli apparecchi audio-televisivi, agli elettrodomestici. Tali sbalzi sono dovuti soprattutto a fenomeni atmosferici (temporali, fulmini ecc.). In tali casi si verifica il cosiddetto blackout ovvero una interruzione improvvisa di energia elettrica. È pur vero che non di rado tali sbalzi di tensione sono dovuti anche ad anomalie di tensione che derivano direttamente dal fornitore (o dal distributore) dell’energia elettrica. La conseguenza tipica del blackout è il corto circuito che genera una dannosa trasmissione di energia elettrica o la sospensione temporanea dell’alimentazione.

Molto spesso i consumatori sono costretti ad affrontare spese impreviste per sostituire le apparecchiature danneggiate con altre nuove specie se trattasi di forni, lavatrici, computer per riparare i quali occorrerebbe una spesa esosa tale da rendere anti-economica la riparazione. La questione è giunta stavolta sulla scrivania del Giudice di Pace di Palermo che con la sentenza n. 1089/2016 ha statuito che la società fornitrice dell’energia elettrica in tali casi ha l’obbligo di risarcire i danni subiti dagli utenti.

In particolare il fulmine o il temporale non costituiscono una causa di forza maggiore tale da esonerare la società da responsabilità. In pratica è dato di comune esperienza che in natura si verificano con cadenza tutt’altro che rara fenomeni temporaleschi.

La verificazione di tali eventi non costituisce di per sé causa di forza maggiore a meno che la società non dimostri che lo sbalzo di tensione sia stato determinato da ulteriori circostanze che esulano dal proprio dovere di custodia: ad esempio la caduta di alberi che abbia danneggiato l’elettrodotto aereo. Solo in tal caso la società sarebbe esentata dal risarcimento trattandosi di evento qualificato come causa di forza maggiore.

In definitivala società ha il dovere di prevedere i fenomeni atmosferici normali e di predisporre idonee misure affinché i temporali non provochino sbalzi di tensione, in caso contrario dovrà risarcire gli utenti dei danni subiti a meno che non dimostri che siano stati causati da fattori che sfuggono al suo controllo come anzidetto.

Come tutelarsi in caso di blackout

Quando si verificano tali episodi è consigliabile appuntare la data, l’orario di accadimento e la durata del disservizio (blackout) e di segnalare l’accaduto quanto prima inoltrando alla società fornitrice apposito reclamo a mezzo FAX, PEC oppure con Raccomandata a/r.

La segnalazione sarà registrata dagli operatori (nel cd. registro delle interruzioni di servizio soggetto alla vigilanza dell’Autorità per l’Energia) e pertanto risulterà negli archivi della società e varrà come prova dell’avvenuta denuncia: la società sarà tenuta ad intervenire tempestivamente per ripristinare la rete elettrica. La stessa società dovrà poi risarcire gli eventuali danni arrecati agli utenti, sempre che dimostrati. In caso contrario sarà possibile adire l’Autorità Giudiziaria per far valere il proprio diritto.