La Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che le vittime dei reati di stalking hanno diritto al gratuito patrocinio a prescindere dalla valutazione del proprio reddito. Lo stesso vale per i soggetti che hanno subito violenza domestica o sessuale. L'attestazione ufficiale di tale decisione si è avuta in data 20 marzo con la sentenza n. 1349/2017.

Il reato di stalking

Lo stalking è entrato a far parte dei reati dell'ordinamento penale italiano soltanto a partire dal dal 2009 (d.l. n. 11/2009). Viene riconosciuto normalmente come reato di "atti persecutori", che negli ultimi tempi ha colpito in modo massiccio le donne.

Adesso è possibile denunciare molestie e persecuzioni, appellandosi al 612-bis (reato di stalking), potendo usufruire di una difesa in giudizio, a spese dello stato.

La cassazione ha precisato i requisiti sufficienti per poter accedere al gratuito patrocinio che consistono nella mera richiesta di ammissione, l'indicazione del processo (se già in corso), unitamente alle generalità dell'interessato (dati anagrafici e codici fiscali).

Il gratuito patrocinio

Normalmente il patrocinio a spese dello Stato può essere rilasciato soltanto a determinate condizioni previste per legge. Il tetto massimo previsto per essere ammessi a tale diritto è sancito nel Testo unico in materia di spese di giustizia (art.

79, comma 1). Si tratta di un beneficio che viene garantito per far usufruire della difesa in giudizio anche ai soggetti che non possono permettersi un avvocato.

Nel caso del reato di stalking, violenza domestica, o violenza sessuale, la cassazione ha deciso che il diritto al gratuito patrocinio sia ammesso a prescindere dai limiti di soglia previsti per legge.

In tal modo la produzione della dichiarazione dei redditi unitamente alla domanda di ammissione al patrocinio gratuito è del tutto superflua. La sua mancanza risulta essere del tutto inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.

I destinatari di tale diritto sono quelli elencati agli articoli 572, 583 bis, 600 (bis-ter-quinquies), 601, 602, 609 (bis-quater-octies-quinquies-undecies) e 612-bis del codice penale.