Si continua a parlare di indicenti stradali nonostante il 2019 ha fatto registrare un andamento stabile negli incidenti stradali rilevati da carabinieri e polizia stradale. Il numero totale degli incidenti (70.801) è in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018 (-1,3%), mentre i sinistri con esito mortale restano invariati. La distrazione però rimane la prima causa di incidenti in Italia, sia da parte degli automobilisti sia da parte dei pedoni.

Come conferma anche un articolo del sito "Studio Cataldi" pubblicato il 26 dicembre, gli automobilisti comunque hanno sempre una serie di obblighi, tra cui quello di prestare attenzione alla strada in modo da poter "avvistare" il pedone in tempo, anche quando quest’ultimo non abbia adottato gli accorgimenti necessari per prevenire i rischi di un investimento.

L'articolo commenta la sentenza n. 51147 del 2019 della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un'imputata, condannata in sede penale alla pena sospesa di due anni di reclusione per aver investito un pedone, poi morto a causa delle gravi ferite riportate. I giudici di piazza Cavour hanno quindi sottolineato che il conducente mentre guida è soggetto a tre obblighi comportamentali. Si tratta degli obblighi di:

  • mantenere un costante controllo di qualunque veicolo in rapporto alle condizioni meteorologiche, della strada e del traffico;
  • prestare costantemente attenzione alla strada dove si procede o che si sta per impegnare;
  • prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da "avvistare" anche i comportamenti irregolari del pedone

Commento alla sentenza n.51147/2019: il principio di diritto

Nel caso di specie, sia il Tribunale di Tivoli, sia la Corte d’Appello di Roma avevano condannato l'imputata, per il reato di cui all'art.

589, 2° comma c.p. perché aveva cagionato la morte di un uomo, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, e inosservanza delle norme sulla circolazione stradale. Infatti l’imputata guidando in maniera distratta aveva violato l’obbligo di ispezionare con attenzione la strada, prevedendo così tutte quelle situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.Tutto ciò in virtù del principio generale di cautela che informa la circolazione stradale.

L'imputata quindi con ricorso in Cassazione ha impugnato la sentenza di merito di II^ grado sulla base dei seguenti motivi: vizio di motivazione della sentenza di appello che non ha svolto un’analisi critica del provvedimento di I^ grado per quanto riguarda la dinamica del sinistro; assenza di prova sul nesso di causa e sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art 589 co.

2 c.p.; errata ricostruzione del verificare del sinistro stradale

Automobilista condannata anche se il pedone non ha attraversato sulle strisce

Gli Ermellini hanno però rigettato il ricorso dell’imputata, ritenendone infondati i motivi ed enucleando attraverso una precisa motivazione il seguente principio di diritto: “il conducente che nota la presenza di pedoni che tardano ad attraversare la strada, deve rallentare la velocità e, all’occorrenza anche fermarsi; e ciò per prevenire indecisioni e inavvertenze pericolose dei pedoni stessi che sono facilmente e ragionevolmente probabili e prevedibili”.

Venendo al caso specifico, la conducente del veicolo invece guidava in maniera distratta, sebbene il pedone aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali.

In altri termini un comportamento imprudente del pedone nel caso di specie, non costituisce una "causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l'evento", non rappresentando infatti un evento atipico ed eccezionale e quindi imprevedibile. Resta il fatto invece che la conducente si era sottratta agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102, secondo comma, codice della strada.