La Corte di Cassazione con la recente sentenza 5321 ha ribaltato il verdetto emesso in Corte d'Appello ai danni di una automobilista che, oltre ad avere parcheggiato in divieto di sosta avrebbe colpito una ciclista di passaggio con un'apertura improvvisa della portiera. Si tratta di un vero e proprio ribaltamento della sentenza , oltre a creare un illustre precedente in materia legislativa inedito, ovvero le lesioni colpose se l'automobilista distratto colpisce e ferisce ciclisti o passanti vicino al veicolo.

Sentenza Cassazione a difesa di ciclisti e pedoni: lesioni colpose in caso di ferimento

Tutti i ciclisti, nonché i pedoni, hanno un grande incubo mentre sono in strada e passano vicino ad auto in sosta: che si apra la portiera all'improvvisa ed essere così abbattuti. Nel caso del pedone l'urto può essere anticipato, evitato o di poco conta, ben più seria e pericolosa è la situazione che si presenta ai ciclisti. Un colpo di portiera improvviso su una strada ad alto scorrimento dove la bicicletta procede sostenuta può avere effetti davvero importanti. Da una contusione al ferimento, da una rottura degli arti a traumi ben più gravi e purtroppo le cronache sono piene di questi episodi, soprattutto per quel concerne il food delivery.

Spesso gli operatori che lavorano in bicicletta consegnando pasti caldi a domicilio, percorrendo perlopiù strade affollate in città incappano in questo tipo di incidente.

Cassazione tutela ciclisti e pedoni

La Cassazione ha però dato un segnale importante, come sempre dove la politica non arriva a tutelare i cittadini. Con la sentenza che si accennava poco sopra ha di fatto condannato per lesioni colpose, procedendo quindi al pagamento del rimborso processuale e dei danni, un'automobilista che aveva colpito una ciclista con l'apertura della portiera improvvisa.

Cassazione annulla precedente sentenza e manda al Giudice civile per il risarcimento danni

La Corte territoriale in primo luogo aveva dato credito alla signora in auto che affermava che la ciclista aveva sbattuto a portiera già aperta. Questa ricostruzione però contraddiceva quella del CUD, la contestazione amichevole di incidente.

Sul documento, formato da entrambi i soggetti coinvolti, veniva riportato che "Lo sportello si apriva" al sopraggiungere della ciclista. Versione poi confermata anche dai vigili urbani in sede di planimetria e rilievi del caso. Questa ricostruzione veniva poi confermata dalla persona offesa (la ciclista) che inoltre asseriva che essendo la strada molto stretta e l'auto parcheggiata anche in divieto di sosta non avrebbe potuto evitare l'impatto. La Cassazione dunque annulla così la precedente sentenza e rimanda al Giudice civile per tutti i conteggi del risarcimento.