Gli spostamenti, sia a piedi che in auto, come tutti sappiamo, in questo periodo sono stati severamente regolamentati da parte del Governo per cercare di fermare il prima possibile la diffusione del Coronavirus e, per questa via, uscire più velocemente dalla crisi sanitaria e anche economica che sta attanagliando il nostro Paese da oltre un mese. D'altra parte, i continui cambiamenti del modello di autocertificazione (ben tre in poche settimane) stanno esasperando buona parte della popolazione italiana. Ecco perché, molto probabilmente, Il Ministero dell'Interno è intervenuto pubblicando lo scorso 23 marzo una Circolare ministeriale che detta "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Le ragioni della pubblicazione della Circolare

La Circolare ministeriale è stata emanata in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM del 22 marzo 2020 che ha inasprito le misure per contenere la diffusione e il contagio da Covid-19. Ovviamente, come viene chiarito dalla Circolare ministeriale, le ulteriori restrizioni imposte dal Governo non riguardano solo gli spostamenti dei cittadini, ma anche le varie attività produttive obbligate alla chiusura. Anche se, occorre precisare, a questo riguardo il Governo solo recentemente ha trovato l'intesa con le sigle sindacali più rappresentative per allargare il perimetro delle attività non essenziali obbligate alla chiusura per tutelare la Salute dei lavoratori.

Anche perché, come precisato dalla Circolare ministeriale, le attività produttive temporaneamente sospese potrebbero continuare ad operare in modalità smart working o modalità a distanza.

I chiarimenti sugli spostamenti delle persone

La Circolare del Ministero dell'Interno, innanzitutto, precisa che l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM del 22 marzo ha introdotto il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano.

Gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza o per motivi di salute. Tale regola vale anche per gli spostamenti all'interno dello stesso Comune di residenza o domicilio dei cittadini.

Se questo è il quadro generale di riferimento, la Circolare ministeriale precisa che rimangono consentiti, alla luce delle disposizioni di legge, gli spostamenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute e che rivestano carattere di quotidianità o siano effettuati abitualmente a causa della brevità delle distanze da percorrere.

A titolo esemplificativo la Circolare del Viminale cita gli spostamenti effettuati per esigenze lavorative se, nel luogo di lavoro, è assente una dimora alternativa o abituale. Ma anche gli spostamenti per fare la spesa se, effettivamente, l'unico supermercato disponibile nelle vicinanze della residenza del cittadino si trovi nel territorio di un altro Comune.

D'altra parte, ad integrazione di quanto stabilito da questa Circolare ministeriale, sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno sono state pubblicate delle FAQ che chiariscono come sia possibile, ad esempio, andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti. Oppure, nel caso dei genitori separati, per andare a trovare i figli minorenni o per andare a prenderli e portarli presso la propria residenza.

O anche per accompagnarli alla stazione ferroviaria. Ovviamente, in questo caso specifico bisognerà tenere conto anche delle disposizioni dettate dal Tribunale con il provvedimento di separazione o divorzio. O verificare se, effettivamente, i genitori sono impossibilitati a tenere con se i figli per causa di forza maggiore.

Gli obblighi di comunicazione delle attività

Inoltre, la Circolare ministeriale precisa che le attività commerciali legate a filiere produttive considerate essenziali devono effettuare delle comunicazioni periodiche ai Prefetti. In particolare deve essere comunicata ai Prefetti l'ubicazione dell'attività produttiva. E questo certamente per facilitare l'attività di controllo degli spostamenti dei lavoratori.

Inoltre, gli imprenditori interessati devono indicare ai Prefetti quali sono le parti della Pubblica Amministrazione beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Anche queste informazioni sono funzionali al controllo degli spostamenti dei cittadini. Inoltre, le aziende sono obbligate a comunicare ai Prefetti il mantenimento delle condizioni previste dalle disposizioni di legge per la prosecuzione dell'attività.

La Circolare del Viminale precisa, comunque, che i Prefetti hanno la facoltà di effettuare una valutazione di merito relativamente alla reale sussistenza delle condizioni comunicate dagli imprenditori interessati. Con tale valutazione i Prefetti potranno, quindi, predisporre anche la successiva sospensione delle attività interessate nel caso non ravvisino la sussistenza delle condizioni necessarie e sufficienti richieste dalla normativa.

Questo non vuol dire, continua la Circolare, che sia stata istituita per decreto una autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività commerciale da parte dei Prefetti. Quindi, le attività commerciali autorizzate potranno proseguire il loro lavoro fino all'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione.