L’11 aprile 2025 i Ministeri dell’Interno e della Salute hanno diramato una circolare che chiarisce e, in parte, corregge l’applicazione delle nuove norme del Codice della Strada in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, fortemente volute da Matteo Salvini. Il documento, indirizzato alle Prefetture e alle forze dell’ordine, interviene su un tema molto dibattuto dopo la recente riforma normativa, che aveva suscitato critiche per la sua rigidità e per il rischio di sanzionare automobilisti anche quando la sostanza non era più attiva nell’organismo.
Il contesto normativo: dalla riforma alla circolare
La legge n. 177/2024 aveva modificato l’articolo 187 del Codice della Strada, eliminando il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” al momento della guida. Con la nuova formulazione, era sufficiente risultare positivi a un test tossicologico – anche giorni dopo l’assunzione – per essere sanzionati, senza necessità di dimostrare che la sostanza avesse ancora effetti sulla capacità di guidare.
Questa impostazione aveva generato forti perplessità, poiché rischiava di colpire anche chi, pur avendo assunto una sostanza in passato, non era più in condizioni di pericolo per la circolazione.
Le novità della circolare: serve la prova dell’effetto attivo
La circolare dell’11 aprile 2025 rappresenta un parziale passo indietro rispetto alla riforma, chiarendo che la sanzione può scattare solo se viene accertato che la sostanza “produce ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”.
In particolare:
Correlazione temporale: per punire la condotta, occorre dimostrare che l’assunzione sia avvenuta in un periodo di tempo “prossimo” alla guida, tale da far presumere che la sostanza sia ancora attiva nell’organismo.
Analisi specifiche: la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere accertata esclusivamente tramite analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente. Queste sono le uniche matrici biologiche in cui la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida.
Procedura operativa: il controllo prevede un test salivare rapido sul posto. In caso di positività, vengono prelevati due campioni di saliva: uno per l’analisi di conferma in laboratorio e l’altro conservato per eventuali controanalisi richieste dall’autorità giudiziaria o dalla difesa.
Cosa non cambia: il principio della tolleranza zero
Nonostante le interpretazioni circolate nei giorni successivi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che la circolare non rappresenta una “retromarcia” rispetto alla tolleranza zero.
Il principio resta quello di punire chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe, ma si supera la logica soggettiva dello “stato di alterazione” e si richiede una prova oggettiva della presenza attiva della sostanza al momento della guida.
Implicazioni pratiche e criticità
Sospensione cautelativa: in caso di positività ai test, la patente può essere sospesa cautelativamente per dieci giorni, in attesa delle analisi di conferma.
Contenziosi e formazione: la nuova procedura richiede strumenti adeguati e formazione specifica per le forze dell’ordine, oltre a una gestione rigorosa dei campioni biologici per evitare contestazioni sulla validità della prova.
Corte Costituzionale: resta aperta una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 187, sollevata da un tribunale e ora al vaglio della Consulta, che potrebbe incidere ulteriormente sulla disciplina.
La circolare dell’11 aprile 2025 non modifica la legge, ma ne chiarisce l’applicazione: per sanzionare la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti serve la prova che la sostanza sia ancora attiva nell’organismo durante la guida, accertata tramite analisi di saliva o sangue. Si tratta di una precisazione importante che punta a tutelare la sicurezza stradale senza incorrere in eccessi punitivi privi di reale pericolosità.