Per i cittadini comuni, il bollo auto è una delle Tasse più antipatiche tra quelle che si dovrebbe essere costretti a pagare. Abbiamo detto che si dovrebbe pagare perché statisticamente il bollo è una delle imposte che più evadono i cittadini, probabilmente perché a differenza della circolazione senza polizza assicurativa, andare in giro con una auto senza pagare il bollo è possibile. Infatti non esiste norma del Codice della Strada che preveda immediate sanzioni o multe che possono venire comminate dagli organi accertatori in maniera istantanea.

Il bollo auto evaso però produce effetti posticipati nei confronti dei trasgressori che possono portare anche alla perdita del possesso materiale del veicolo.

Il fermo amministrativo

Tutte le Forze dell’Ordine non hanno la competenza e l’obbligo di effettuare il controllo del pagamento del bollo durante un posto di blocco. Nessuna multa o sanzione può essere comminata durante i fermi delle Forze di Polizia o della Guardia di Finanza. Non pagare il bollo auto però consente alle Amministrazioni Finanziarie di passare alle maniere forti per riscuotere la tassa, con quelle che si chiamano azioni di esecuzione forzata. Si tratta dei pignoramenti dei beni del trasgressore, tra i quali anche la propria auto.

Il fermo amministrativo infatti è una delle conseguenze a cui si va incontro non onorando il pagamento della tassa di circolazione. Le ganasce fiscali possono essere messe su un veicolo a prescindere dall’importo del debito e senza spese da sostenere per l’Agente di Riscossione. Basta un avviso 30 giorni prima che il fermo venga imposto per renderlo immediatamente effettivo e per rendere il veicolo inutilizzabile perché da parcheggiare.

Il fermo è provvedimento cautelare che non intacca la proprietà del veicolo che resta dell’evasore. Per questo motivo, insieme al fermo è possibile che i bolli non pagati possano dare vita a esecuzioni forzate come il pignoramento del conto corrente o di stipendio o pensione.

Auto che serve per il lavoro

Il fermo amministrativo può essere imposto a prescindere dal numero di auto che si posseggono ed anche su più di una auto. Le norme consentono però di evitare che l’auto venga sottoposta al blocco amministrativo se si va a dimostrare che l’utilizzo del mezzo sia indispensabile per l’attività lavorativa svolta che nel caso di lavoro autonomo o di impresa, deve essere inserita tra i beni ammortizzabili dell’attività stessa. Anche se qualche Tribunale ha esteso il divieto di fermo anche a lavoratori dipendenti, in linea di massima sarà possibile evitare il fermo solo per i lavoratori autonomi e solo se come dicevamo, il mezzo risulti indispensabile per l’attività. Circolare con auto sottoposta a fermo prevede multe da 776 a 1.311 euro e la confisca del veicolo ed in questo caso, le possono essere le Forze dell’Ordine ai posti di blocco a redigere ed avviare multe ed azioni.

Vendita e acquisto di auto con fermo amministrativo

Non esiste correlazione tra l’auto sulla quale si è evaso il bollo e l’auto sulla quale viene imposto il fermo che può essere anche una nuova auto acquistata da poco. Se si richiede una dilazione di pagamento delle cifre di debito che hanno prodotto il conseguente fermo, per poter tornare a circolare lecitamente con il proprio veicolo occorre chiedere al Concessionario della Riscossione la sospensione del provvedimento di fermo. La sospensione non significa togliere il fermo dal veicolo perché le ganasce fiscali verranno tolte solo dopo aver onorato tutte le rate previste dalla dilazione. Il veicolo sottoposto a fermo non può essere venduto, nemmeno all’estero ne tantomeno rottamato. Reiterare nel non pagare il bollo anche se questo ha dato vita alle procedure cautelari ed esecutive può portare anche alla definitiva confisca del veicolo che in questo caso diventa di proprietà dello Stato che può rivenderlo o stabilirne la rottamazione. In questo caso si andrebbe materialmente a perdere la proprietà del veicolo. Il bollo auto non pagato va in prescrizione in 3 anni. Questo a meno che la regione alla quale il bollo sarebbe dovuto, non provvede all’invio di solleciti di pagamento. Il calcolo dei 3 anni parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo sarebbe dovuto essere pagato. Quando si ricorre agli organi giurisprudenziali per contestare le richieste di pagamento del bollo, se si ha torto in tribunale, la prescrizione sale a 10 anni. In materia bollo, anche se questi è diventato cartella esattoriale di Equitalia o adesso di Agenzia delle Entrate Riscossione, la prescrizione è sempre triennale. In materia cartelle esattoriali per il bollo, si può entrare anche nel beneficio della decadenza. La regione infatti può inviare l’avviso di accertamento per mancato pagamento della tassa. Senza ricorso da parte del contribuente l’avviso di accertamento diventa definitivo dopo 60 giorni. In questo caso, il Concessionario per la Riscossione ha 2 anni di tempo a partire dalla data di avvenuta definizione dell’evasione, per trasformare il bollo in cartella esattoriale. Se la cartella viene emessa e notificata al contribuente dopo 2 anni e 2 mesi dall’avviso di accertamento, nulla sarebbe più dovuto per decadenza.