È possibile accettare una supplenza breve, al 30/06 o un posto al 31/08 anche se ci si trova in stato di gravidanza, e anche se l'incarico proviene da una domanda presentata con messa a disposizione. Ciò non fa differenza e il punteggio attributo è identico a quello di un docente che prende servizio e si presenta regolarmente a Scuola durante il corso dell'anno. Sembrerà scontato, ma sono ancora tanti i dubbi che pervadono questo diritto: una donna, se in posizione utile in Graduatoria, anche se incinta, può accettare la supplenza e dichiarare il suo stato, avendo diritto alla retribuzione e al rientro sul posto al termine del periodo dichiarato di astensione obbligatoria.

Vediamo nel dettaglio i riferimenti normativi in materia di maternità.

Assenze per maternità, riferimenti normativi

Le assenze per maternità e paternità sono tutelate e regolamentata dal DLgs 151 26/3/2001 e DLgs 23/4/2003 - art. 12 e 19 e dal CCNL 2006/2009, utile da consultare nel caso di dubbi sull'accettazione di una supplenza o sul periodo di astensione obbligatoria. A seguito di convocazione, se si risulta destinatari della supplenza, per qualsiasi durata del contratto, il docente in stato di gravidanza, può accettare l'incarico, suo di diritto, e dichiarare il proprio stato. Il docente non dovrà effettivamente prendere servizio, e al suo posto sarà convocato altro supplente.

La segreteria della scuola che ha effettuato la convocazione deve sottoscrivere il contratto con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto; il docente accetta la nomina, dichiara il proprio stato e invia il certificato del ginecologo in cui è indicato il mese di gravidanza in cui ci si trova e la data presunta del parto.

Se, invece, il docente si trova nei tre mesi dopo il parto, il puerperio deve inviare il certificato che attesta l'evento di nascita. Il procedimento di accettazione e nomina è lo stesso sopra indicato. Saranno di seguito effettuate nuove convocazioni o sarà convocato il secondo destinatario della supplenza.

L'incarico di supplenza non deve essere necessariamente una cattedra completa in relazione al numero di ore obbligatorie di ogni scuola e grado, ma può essere:

  • metà cattedra (9 h o 12 h)
  • spezzone (9 h o 6 h)
  • incarico su più sedi (max 3)

In ogni caso, qualsiasi numero di ore indichi la proposta di supplenza, il docente ha diritto a completare; se ci si ferma allo spezzone, nella convocazione successiva, il docente che non ha ancora tutte le ore destinate ad una cattedra completa, può accettare altre ore e dichiarare il proprio stato.

La retribuzione è al 100% per tutto il periodo di astensione obbligatoria ricadente nella nomina accettata e che corrisponde alla durata del contratto. Se la nomina termina prima della fine di copertura del periodo di astensione, il docente ha diritto all'indennità di maternità.

Periodo di astensione obbligatoria

In applicazione dei DLgs 151 26/3/2001 e DLgs 23/4/2003 - art.

12 e 19 e del CCNL 2006/2009, il docente può fruire del periodo di astensione obbligatoria della durata di:

  • 2 mesi prima della nascita/previsione parto
  • 3 mesi dopo la nascita del bimbo

Si tratta di 5 mesi complessivi che possono essere anche distribuiti in modo differente in relazione alle condizioni di salute della madre. In ogni caso, nel periodo di 2+3 sono da intendersi all'interno della durata dell'incarico di supplenza (o di cattedra con contratto a tempo indeterminato, non cambia), il docente ha diritto alla retribuzione al 100%, con validità a fini pensionistici, contribuzione, e attribuzione punteggio.

In caso di periodo al di fuori della durata del contratto di supplenza, se rientrante nei 60 giorni dalla fine dell'ultimo incarico accettato, il docente ha diritto all'indennità di maternità dell'80% dell'ultima retribuzione.

È il caso di accettazione di incarico all'interno della gravidanza e che termini prima del periodo stabilito per l'astensione (2+3 mesi) restando scoperti alcuni mesi. In questo caso, è anche possibile scegliere tra l'indennità di maternità o di disoccupazione, la Naspi.

Astensione anticipata per complicanze in gravidanza

In base al DLgs 151/2001 all'art. 17 c.2 e 3 è anche possibile richiedere un periodo di astensione anticipata o interdizione dal lavoro, su domanda del docente e dell'Ispettorato provinciale del lavoro a seguito di accertamento medico per complicanze legate allo status di gravidanza o alle condizioni lavorative non adatte e/o pericolose per il nascituro. Il docente interessato deve produrre istanza alla Asl competente allegando il certificato medico che attesta la condizione di gravidanza, un secondo certificato in cui sono indicate le complicanze della gestazione.

Il periodo indicato è comunque da considerasi come lavoratore in astensione obbligatoria o più comunemente si sente dire 'gravidanza a rischio'.