Un Decreto Interministeriale, cioè un atto che ha avuto bisogno della competenza di diversi Ministeri, è stato pubblicato il 5 aprile in Gazzetta Ufficiale e reca notevoli novità per quanto riguarda la tutela della maternità per le lavoratrici. Il Governo continua a lavorare per cercare di ridurre le differenze tra le varie tipologie di lavoratrici quando si tratta di lasciare il lavoro per un lieto evento come quello della nascita o adozione di un figlio. Proprio in quest’ottica, il decreto presenta novità importanti per le lavoratrici iscritte nella gestione separata e per le adozioni.

Maternità uguale per tutte?

Il congedo di maternità è la tutela che la normativa italiana concede alla lavoratrice che è costretta a lasciare temporaneamente il proprio lavoro per evidenti motivi oggettivi legati proprio alla maternità. Parliamo dell’astensione obbligatoria, cioè del periodo immediatamente precedente al parto e di quello immediatamente successivo. Per le lavoratrici dipendenti, l’Inps concede salvo eventi flessibili e particolari come le maternità a rischio, 2 mesi precedenti il parto e 3 mesi successivi. Il decreto in questione di fatto equipara le lavoratrici iscritte alla gestione separata, a cui venivano concessi solo 3 mesi di astensione obbligatoria, alle lavoratrici dipendenti.

In parole povere, anche le lavoratrici porta a porta, le libere professioniste, le lavoratrici a progetto e così via possono usufruire di questa possibilità. Anzi, per loro il vantaggio è doppio perché rispetto alle lavoratrici dipendenti, per loro l’astensione non è obbligatoria nel senso stretto della parola, anche se la continuità di permanenza al lavoro fa perdere il diritto all’indennità.

Novità del decreto, modifica in caso di adozione ed affidamento

Superato anche un grosso ostacolo che trovavano molte lavoratrici. Infatti, fino alle nuove modifiche, quelle del Jobs Act di Renzi, della circolare 42/2016 dell’INPS e del Decreto di cui parliamo, le lavoratrici della gestione separata potevano trovarsi escluse da qualsiasi forma di tutela se il committente, l’associato e così via, non procedevano con i versamenti contributivi.

Adesso non più, tutte le lavoratrici della gestione separata possono percepire la maternità a prescindere dall’adempimento dei soggetti prima citati. Opzione questa che spetta anche alle parasubordinate nonostante siano obbligate a contribuire in parte con il committente, per quanto riguarda i versamenti. Negata invece per le libere professioniste e non potrebbe essere diverso perché, la tipologia di lavoro autonomo prevede che i versamenti contributivi siano a carico della professionista che in caso di inadempienza, perderebbe il diritto all’indennità. Ultima novità, ma molto importante è l’equiparazione del parto all’adozione o affidamento preadottivo. Infatti, sempre per le lavoratrici della gestione separata, spetteranno 5 mesi anche in casi alternativi al parto.