Dal 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220/2013,che riguarda le norme della vita condominiale. La legge, che comprende 32articoli, riguarda molti aspetti eregola in modo innovativo sia i diritti che i doveri di chi vive in uncondominio: i cambiamenti riguardano sia aspetti "privati", come la possibilitàdi staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato, sia aspetti dellavita comune, come l'anagrafe e il conto corrente condominiale. Vediamo nel dettaglio questi cambiamenti.

Iniziamo dalla figura dell' amministratore condominiale: le sue funzioni sono notevolmenteaumentate.

Ad esempio, è suo dovere convocare annualmente l'assemblea per farapprovare il rendiconto, ma anche regolamentare l'utilizzo dei beni in comunedel condominio, così da assicurarne la fruizione da parte di tutti i condomìni.Inoltre egli è tenuto a curare i registri condominiali, a riscuotere icontributi condominiali e a gestire le spese per la manutenzione ordinariadelle parti comuni.

Si ricorda che la nomina dell'amministratore è obbligatoriase i condomìni sono più di otto. Infine, l'amministratore, per essere abilitatoallo svolgimento delle sue mansioni, deve aver frequentato uno specifico corsodi formazione.

Un'importante novità è quella dell'anagrafe condominiale, anche se la legge tuttora non è chiara suirequisiti che questo registro dovrà avere.

L'amministratore deve inviare,obbligatoriamente solo ai proprietari delle unità abitative, un questionariodove bisognerà specificare: le generalità dei proprietari e degli eventualinudi proprietari e affittuari; i dati catastali della proprietà; la conformitàdegli impianti alle norme di sicurezza vigenti.

L'amministratore è poi tenuto ad aprire un conto corrente condominiale: su questoconto egli dovrà far transitare tutte le somme ricevute per qualsiasi motivodai condomìni.

La mancata apertura del conto corrente condominiale o la suamancata utilizzazione sono causa di una grave irregolarità.

Veniamo ora ad un punto che sicuramente interesserà molti:la possibilità di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Questa possibilità è previstaesplicitamente dalle nuove norme, purché la scelta non causi problemi difunzionamento dell'impianto centralizzato o un aumento di spesa per gli altricondomìni.

Nel caso di rinuncia al riscaldamento centralizzato, il condominosarà tenuto a pagare solo le spese straordinarie per la manutenzionedell'impianto e quelle per la conservazione e la messa a norma dello stesso.

Inoltre i condomini, tramite domanda scrittaall'amministratore, possono installare sulle parti comuni del condominio degli impianti per la produzione dell'energiarinnovabile, come i pannelli solari. Questi impianti possono essereinstallati anche ad esclusivo beneficio del condomino richiedente senza laconvocazione dell'assemblea per l'approvazione, purché nessuno degli altricondomini abbia esplicitamente manifestato il suo dissenso. Inoltre i lavori diinstallazione non devono intaccare la sicurezza dell'edificio, né la sua unitàarchitettonica.

Lo stesso principio vale anche per l'installazione di antenne per la ricezione di programmitelevisivi: se l'installazione riguarda parti comuni, l'interessato deve darnecomunicazione all'amministratore e l'operazione deve essere svolta in modo danon recare danni alle altre unità abitative e da preservare l'unitàarchitettonica dell'edificio.

Infine, una norma che sarà probabilmente accolta con favoreda molti è il divieto di istituire un regolamento di condominio che proibiscadi possedere animali domestici