E' molto comune tra i cittadini che a seguito di cartelle esattoriale recapitate da Equitalia e non pagate, l'Ente di riscossione arrivi a con le cosiddette "ganasce fiscali" e con il fermo amministrativo dell'automobile del debitore. Di norma Equitalia nella comunicazione con cui avvisa di voler praticare il fermo amministrativo del bene mobile da al debitore 30 giorni di tempo  per evitarlo senza pagare e senza fare ricorso il fermo diventerà effettivo. Il preavviso di fermo è obbligatorio pena la nullità del fermo stesso. Il fermo quindi può essere evitato nei 30 giorni pagando o presentando ricorso, e con gli stessi metodi si può sbloccarlo.

Bisogna sapere però i gli ulteriori motivi che possono portare all'annullamento del blocco amministrativo.

Il fermo infatti perde efficacia qualora il giudice tributario abbia nel frattempo annullato la cartella da cui è scaturito il fermo. L'efficacia del fermo può essere bloccata qualora il debitore dimostri che l'automobile sia strettamente legata al suo lavoro sottolineandone il danno grave che deriverebbe se il fermo proseguisse. Inoltre il fermo amministrativo è precluso qualora il debitore a sua richiesta sia stato ammesso da Equitalia al beneficio della rateizzazione e della dilazione del debito.

Qualora invece il fermo sia già adottato, il pagamento della prima rata comporta la revoca del fermo.

In caso di qualsiasi provvedimento di sblocco del fermo amministrativo nessuna altra spesa è a carico del debitore che quindi non è tenuto al pagamento di spese né all'agente di riscossione né al pubblico registro automobilistico (PRA) o all'ACI.

La pratica del fermo amministrativo è particolarmente pericolosa per il debitore e non solo come ricordato prima per l'impossibilità di recarsi al lavoro.

Infatti le automobili e tutti gli altri veicoli a motore su cui viene applicato un fermo, non solo non possono circolare, ma non possono neanche essere venduti, permutati e nemmeno rottamati. Da qui la delicatezza con cui deve essere affrontato il problema sia dal debitore, ma anche dall'agente di riscossione che qualora applicasse un fermo che poi risulti essere illegittimo si trova a dover risarcire i danni al presunto debitore , che possono essere molto ingenti.