Novità importanti sul fronte fiscale sono state rese note in questi giorni. La prima con riferimento alla rottamazione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia, So.G.e.t., Serit, ecc.) il cui relativo decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 142 del 22 giugno 2015, e, la seconda novità riguarda, invece, l'ipotesi di riforma dell'aggio che i contribuenti pagano sulle cartelle esattoriali.

Riforma dell'aggio di riscossione

Nello specifico, per aggio di riscossione, si intende quel compenso di legge che spetta ad Equitalia (o ad altro agente della riscossione) per l'attività di recupero delle somme per conto dell'ente titolare del credito (ad es.

per l'agenzia delle entrate, per l'Inps, per i Comuni, ecc.) ed è calcolato nella misura dell'8%. La riforma dell'aggio potrebbe comportare da un lato una rinuncia da parte dell'agente della riscossione, il quale non dovrebbe più trattenere la quota riscossa a titolo di "aggio" nei propri conti, e versarla invece direttamente allo Stato, dall'altro una graduazione della richiesta in base al tipo di cartella esattoriale.

Lo stesso Presidente di Equitalia, in un articolo comparso sul Sole 24 Ore del 30 aprile 2015, aveva manifestato la volontà di versare l'introito direttamente all'Erario proprio per evidenziare la funzione pubblica del concessionario della riscossione.

Un altro aspetto critico dell'aggio, è dato dall'applicazione fissa della sua misura, stabilita nell'8% per qualsiasi cartella a prescindere dal suo valore.

Sanatoria delle cartelle esattoriali

Infine, un'altra novità è quella relativa alla rottamazione delle cartelle esattoriali, emesse da Equitalia o da altro agente della riscossione. Invero, è stato pubblicato proprio il 22 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 142, il decreto attuativo della Legge n. 228/2012 , la quale stabiliva ai commi 527 e 528 dell'art.1, l'annullamento automatico delle cartelle Equitalia di importo non superiore a 2 mila euro, purché i ruoli siano stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999.

Inoltre, con lo stesso decreto si prevede il c.d. "discarico" di quelle cartelle di importo superiore a 2 mila euro, i cui crediti sono stati resi esecutivi sempre entro il 31/12/1999: in tal caso le somme ad oggi, non devono però essere oggetto di procedure esecutive avviate, di contenzioso pendente, di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali in corso, di procedure concorsuali ancora aperte, oppure di rateizzazioni.

I ruoli relativi a tali crediti devono essere ritrasmessi all'ente creditore e ritorneranno nella disponibilità di quest'ultimo. Se invece sono oggetto di una delle procedure sopradette, restano in gestione ad Equitalia o altro concessionario della riscossione. Per saperne di più sulle modalità operative del decreto attuativo, leggendo questo articolo sulla rottamazione delle cartelle.