Con la circolare n. 4/E del 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’applicazione del favor rei, nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie amministrative con riferimento agli atti emessi prima e dopo il 1°gennaio 2016 non ancora definiti. L’agenzia fiscale ha infatti dichiarato che con riferimento agli atti emessi prima del 1°gennaio 2016 ma non ancora definitivi a tale data, l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole necessita della presentazione di una istanza all’Ufficio fiscale competente. Ricordiamo che il D.Lgs.

n. 158/2015 ha introdotto una revisione del sistema sanzionatorio tributario, sia penale che amministrativo. Il principio del favor rei, in breve, prevede che se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori prevedono sanzioni diverse (o prevedono che la fattispecie non è più punibile) si applica sempre la norma più favorevole.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul principio del favor rei

L’Agenzia delle Entrate ha dunque dichiarato che il principio del favor rei trova applicazione anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio, previa sussistenza di una condizione: devono ancora essere pendenti i termini per il giudizio avanti l’autorità giudiziaria o per la proposizione del ricorso.

Il contribuente ha diritto a ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei. In tali casi l’Agenzia delle Entrate confronta le 2 norme sanzionatorie in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze (aggravanti, attenuanti o esimenti). Poi sceglie le misure sanzionatorie più favorevoli che troveranno applicazione, sia per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio, sia per tutte le violazioni commesse in precedenza, sempre che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni (notificato) non sia divenuto definitivo.

Unico limite alla presentazione dell’istanza per il ricalcolo delle sanzioni è dato quindi dalla definitività del provvedimento di irrogazione che preclude sempre l’applicazione dell’istituto che consente l’applicazione della pena meno gravosa. Tutti i contribuenti destinatari di provvedimenti per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono domandare la rideterminazione della sanzione irrogata

Presentazione dell’istanza per i ricalcolo delle sanzioni

La richiesta inoltrata appunto, con semplice istanza, non sospende i termini per il ricorso.

A seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio:

  • procede al ricalcolo dellesanzioni
  • comunica l’esito del ricalcolo ed evidenzia le misure/sanzioni più favorevoli
  • provvede a notificare il modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate

La presentazione dell’istanza, in ogni caso, non sospende i termini per la proposizione del ricorso. Per atti notificati entro il 31.12. 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente può usufruire della definizione agevolata con riduzione a 1/6 delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate perché l’agevolazione era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto. Per gli atti pendenti davanti alle Commissioni Tributarie, nel caso in cui la sanzione sia stata abolita gli uffici del'Agenzia fiscale emettono un nuovo atto e ne danno comunicazione all’interessato e all’organo giudicante dopo aver ricalcolato autonomamente i provvedimenti. Il ricalcolo viene effettuato o direttamente dagli uffici o su richiesta dell’organo giudicante. Per restare sempre aggiornati su tai argomenti potete premere il tasto Segui accanto al nome.