Molti risparmiatori negli ultimi anni hanno avuto la spiacevole sorpresa di vedersi rimborsare i buoni fruttiferi sottoscritti circa 30 anni fa (emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati da Poste Italiane) con somme nettamente inferiori a quelle in essi indicate, talvolta addirittura dimezzate.

I risparmiatori hanno spesso cercato di ottenere la differenza tra quanto corrisposto al momento dell’incasso e quanto invece riportato sui buoni. Molte di queste “bonarie” richieste sono poi giunte dinanzi ai giudici e finalmente il Tribunale di Venezia (a seguito di due ricorsi per decreto ingiuntivo) con due sentenze dello scorso mese ha intimato a Poste Italiane di pagare le somme maturate in base al tasso effettivamente indicato nei buoni.

Ma procediamo per ordine.

Vediamo bene quali sono i buoni incriminati e quale la normativa di riferimento.

L’art. 173 del D.P.R. 156/1973 (Codice Postale, successivamente abrogato) prevedeva la possibilità per il Ministero del Tesoro di modificare (in peius) con effetto retroattivo il saggio di interessi dei buoni fruttiferi già emessi. Ebbene, con il D. M. del 13/06/86 venne stabilita la diminuzione dei tassi d'interesse delle serie emesse in precedenza.

Pertanto la modifica del tasso di interesse dei buoni emessi fino all’anno 1986 essendo intervenuta sulla scorta di una legge risulta essere legittima e comporta l’applicazione del tasso così come rideterminato (e ridotto) dal D.M. nonostante quello riportato sul retro del buono risulti essere di gran lunga superiore.

I buoni fruttiferi a rischio

Diverso è invece il dei buoni fruttiferi emessi dopo il 13/06/1986. Tali buoni riportavano (almeno la maggior parte) sul retro la vecchia stampigliatura che prevedeva tassi di rendimento altissimi maormai non più attuali in quanto non conformi al decreto ministeriale, pertanto illegittimi.

In pratica gli operatori delle Poste Italiane dopo in 1986 continuavano erroneamente ad emettere buoni fruttiferi con tassi di rendimento altissimi, illudendo i risparmiatori, in totale dispregio della nuova normativa introdotta dal D.M del 1986: in tali casi è possibile ottenere il rimborso in base al tasso riportato sul retro del buono come ha chiarito anche la Corte di Cassazione.

In definitiva solo per i buoni fruttiferi emessi dopo il 13/06/1986 oggi è possibile chiedere a Poste Italiane il rimborso della differenza tra quanto riportato sul retro del buono e quanto incassato, trattandosi di un plateale “errore” commesso da Poste consistito nell’aver illuso i risparmiatori in merito all’effettivo tasso di rendimento applicabile.

Ciò è quanto ha ribadito la Cassazione già con la sentenza n. 13979/2007 con la quale afferma testualmente il principio dell’affidamento: “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime […] le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga non possono essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione.”. Dello stesso orientamento anche le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano n. 7437 del 7 novembre 2014)

Ricordiamo infine che i buoni fruttiferi cartacei si prescrivono dopo 10 dalla scadenza e che pertanto dopo tale data le Poste non ha più l’obbligo giuridico (ma solo quello morale!) di rimborsarli.