Spesso ci si accorge che l'oggetto acquistato mostri difetti a distanza di diversi mesi dall’acquisto specie durante i saldi. E' bene sapere che anche durante i saldi occorre prestare molta attenzione alle reali offerte di risparmio e valutare il bene il rapporto qualità-prezzo ricordando che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra.

I venditori spesso negano la sostituzione dell’articolo difettato per il solo fatto che l’acquirente non possegga lo scontrino. In tali casi è bene sapere che è possibile provare ugualmente con altri mezzi l’acquisto e di poter usufruire quindi della garanzia.

La garanzia legale: limiti e durata

Il Codice del Consumo (artt. 128 e ss.) stabilisce che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore "beni conformi al contratto di vendita” (cd. garanzia legale). In caso contrario sarà responsabile per ogni difetto di conformità che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene e che gli venga denunciato entro due mesi dalla scoperta.

Dei difetti sui beni acquistati risponde solo il rivenditore. Il produttore invece può essere chiamato a rispondere solo ove sussista una garanzia convenzionale (se espressamente pattuita nelle condizioni di acquisto).

La garanzia legale è obbligatoria e pertanto non può essere esclusa dal venditore; ha durata di due anni (24 mesi) e può essere fatta valere direttamente nei confronti del venditore.

Si precisa però che la garanzia dura solo un anno se l'acquirente è un professionista (imprenditore o commerciante) ed abbia acquistato il bene per finalità connesse alla propria attività professionale.

La garanzia attiene ai difetti di conformità o mancanza di caratteristiche promesse dal venditore, inidoneità all’uso al quale servono beni dello stesso tipo, non conformità rispetto alla descrizione fatta dal venditore o dal produttore, mancanza delle qualità descritte.

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita.

La prova d’acquisto e termini per la denuncia

Solitamente quando ci si reca presso il venditore per denunciare il difetto del bene si è soliti portare con se lo scontrino al fine di dimostrare la data di acquisti ai fini della validità (di 24 mesi) della garanzia.

E’ bene però sapere che anche in assenza dello scontrino la garanzia è valida ed il venditore non può esimersi dal sostituire (o riparare gratuitamente) il bene se si dimostra la data di acquisto con altri mezzi. Infatti lo scontrino è solamente uno degli strumenti mediante i quali è possibile provare l’acquisto e quindi usufruire della garanzia.

La garanzia (legale) è il diritto che spetta all’acquirente ed è garantito per legge. Pertanto se il bene presenta difetti non dovuti all'uso ma connessi solo a un problema di costruzione o di produzione, l’acquirente può scegliere discrezionalmente se sostituirlo o farlo riparare. La legge non obbliga l’acquirente a conservare e nemmeno subordina l’applicazione della garanzia all’esibizione dello scontrino al venditore.

A dispetto di quanto spesso si sente dire dai venditori, è sufficiente denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, e dimostrare con qualunque modalità di aver acquistato il bene in un determinato negozio in una certa data. Ovviamente con lo scontrino tale prova è facilitata dacché esso riporta i dati del venditore e la data di acquisto.

Tuttavia è possibile dimostrare le medesime circostanze (negozio e data) attraverso altre prove come l’estratto conto se il pagamento è avvenuto con carta di credito o bancomat, la fotocopia dell’assegno, o addirittura con la prova testimoniale di chi era presente al momento dell’acquisto nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito in contanti. In definitiva anche in assenza dello scontrino è possibile dar prova dell’acquisto non la conseguente operatività della garanzia legale.