Molto spesso capita che in famiglia fra marito e moglie o fra figlio e padre si condivida il conto corrente bancario. La pratica del Conto cointestato è infatti diffusissima in Italia. Fra i vantaggi di questa pratica c’è sicuramente il fatto che i titolari possono depositare il proprio denaro nello stesso conto, risparmiando su spese di apertura e di gestione che vengono pagate una volta soltanto. Esistono però delle limitazioni sulla libertà di movimentazione legate alla firma congiunta o alla firma disgiunta.

Il conto bancario con firma disgiunta permette una maggiore autonomia.

Ciascun titolare del conto può disporre del denaro depositato in maniera indipendente. Il conto bancario con firma congiunta permette agli intestatari di mettere in atto un sistema di controfirma, ovvero impone che le varie movimentazioni (prelevamenti e versamenti) devono essere autorizzate da entrambi i titolari del conto cointestato. Il momento maggiormente critico della cointestazione di un conto corrente è rappresentato dalla morte di uno dei cointestatari.

Conto cointestato: quando si considera una donazione?

A questo proposito la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sent. n. 18725/2017 ha chiarito quando il conto cointestato può essere considerato una donazione indiretta. Più nel dettaglio i giudici di legittimità distinguono fra L’impostante sentenza distingue la donazione «diretta», per la quale viene prescritta la forma dell’atto pubblico a pena di nullità (il bonifico di una ingente somma di denaro effettuato per spirito di liberalità) dalla donazione «indiretta», con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario con altre tipologie di atto e senza la necessità di specifiche formalità (ad esempio il versamento di una somma su un conto cointestato).

Occorre precisare che in queste ipotesi la cointestazione del conto non richiede la presenza del notaio, posto che si configura come una donazione indiretta. Si infatti presume la volontà di regalare il 50% o il 100% dei soldi presenti sul conto salvo prova contraria. Ne consegue che la donazione resta valida anche senza recarsi dal notaio per il rogito.

Secondo i supremi giudici di legittimità occorre però valutare attentamente la volontà e le effettive intenzioni del titolare del conto, anche sulla base di indizi gravi precisi e concordanti. Ciò per evitare che altri eredi possano avanzare qualche pretesa sul conto cointestato. In sintesi, benché sul conto corrente cointestato sia accreditato solo uno stipendio o la pensione del titolare, egli potrebbe voler donare il 50% del deposito all’altro contestatario ancora vivo.

Il conto quindi si presume suo al 50 %, salvo che altri eredi, parenti del de cuius dimostrino che la cointestazione era fittizia. In tali ipotesi il denaro va quindi diviso tra tutti gli eredi secondo le rispettive quote. L’altro contestatario ancora vivo potrà invece aver diritto al 100 % del conto corrente, se dimostra che l’intenzione del de cuius era quella di regalargli l’intera proprietà dello stesso. Precisiamo inoltre che dopo la morte del parente è necessario inviare alla banca una raccomanda a/r in cui la si mette al corrente della morte del titolare del conto. Segue poi l’onere di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate e di domandare alla banca i conteggi di tutte le posizioni già intestate al defunto.

Un’altro quesito molto importate riguarda poi la responsabilità del conto cointestato, in caso di esposizione debitoria.

Esposizione debitoria e Conto corrente in rosso, che può fare la banca?

Un’altra recente sentenza della Cassazione, la n. 9063/17 ha in particolare distinto tra rapporti con la banca e rapporti tra le parti. Il principio di diritto enunciato è il seguente: Nei rapporti tra le parti, ogni contitolare ha la titolarità solo del 50%, mentre nei rapporti con la banca resta la solidarietà in accordo all’ art. 1854 cod. civ.. In presenza di un debito la banca può pretendere l’integrale pagamento anche da uno solo dei contitolari. Sussiste infatti una responsabilità solidale. Nel caso di saldo negativo, la banca potrà esigere nei confronti di ciascuno dei correntisti (anche se la contestazione è disgiunta) l’integrale pagamento.

In presenza di un credito invece tale somma può essere integralmente prelevata anche da uno solo dei correntisti. Invece, nei rapporti tra i cointestatari quanto depositato nel conto si presume diviso in parti uguali.