Sembra che non ci sia più nulla da fare per l'ex coniuge che invoca il precedente tenore di vita ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno di divorzio o mantenimento. La Cassazione, con la recente ordinanza n. 24934/2019 della Prima Sezione Civile, è infatti intervenuta di nuovo sul tema, tagliando definitivamente quel "cordone ombelicale" che legava i coniugi dopo il divorzio.
Confermando la sentenza a Sezioni Unite del 2018, è stato ribadito che per la quantificazione della cifra non costituisce una valida giustificazione la differenza reddituale tra gli ex marito e moglie.
L'orientamento della giurisprudenza sull'assegno divorzile
È copiosa la giurisprudenza che, di recente, ha rimarcato questo principio di diritto senza negare tuttavia il vincolo dell'assistenza materiale tra i due coniugi, ma bilanciandolo alla luce di una valutazione complessiva di diversi elementi, tra i quali spiccano: il possesso di redditi di qualsiasi specie, i cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
Il coniuge richiedente l'assegno deve altresì dimostrare che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia dovuta a delle scelte di vita degli ex congiunti concordate insieme.
Occorre quindi valutare anche il contributo personale ed economico fornito da ciascuna delle parti alla conduzione familiare.
Assegno di divorzio: sì all'assistenza materiale intesa come preservazione dell'indipendenza economica
L'ordinanza n. 24934/2019 della Cassazione ha ad oggetto il ricorso presentato da un ex marito tenuto a versare alla moglie un assegno divorzile affinché la stessa potesse "preservare il tenore di vita coniugale alla luce della disparità finanziaria tra gli ex coniugi".
I redditi percepiti dalla donna non erano paragonabili a quelli dell'ex consorte, il quale possedeva un rilevante patrimonio anche immobiliare, nonché un guadagno mensile superiore ai 10.000 euro.
Gli Ermellini però hanno deciso di accogliere il ricorso dell'uomo, partendo dall'esame dell'art. 5 della legge n. 898/70, e in particolare "dall'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per vivere per motivi oggettivi".
I giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la nozione di adeguatezza dei mezzi non è più da interpretare come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale.
L'interpretazione in chiave moderna si aggancia al concetto di "indipendenza economica", intesa come possibilità di vivere in maniera dignitosa ed autonoma. Nel dettaglio, per determinare la soglia dell'autonomia economica, occorrerà tener conto dell'esigenza compensativa del coniuge meno ricco in merito a tutte le possibilità professionali sacrificate nel momento in cui ha deciso di stare a casa, dedicandosi alla famiglia. Da ciò deriva che se entrambi i coniugi godono di "indipendenza economica" l'assegno non è dovuto.
In questo caso, l'attribuzione della cifra sarebbe un illegittimo arricchimento perché fondato su un rapporto matrimoniale ormai estinto.
Viceversa, per superare l'inadeguatezza dei mezzi occorre determinare il "quantum" delle somme che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Quest'ultimo, in tale circostanza deve quindi svolgere una funzione "riequilibratrice" tra le parti.