L'ex moglie di giovane età che, nonostante abbia un Lavoro fisso che le consente di godere di una idonea indipendenza economica, decide autonomamente di licenziarsi in quanto conta di percepire l'assegno divorzile da parte dell'ex marito, perde tale diritto se si prova che il licenziamento è stato causato da una sua scelta volontaria. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha emesso l'Ordinanza n° 26594.

I fatti alla base del giudizio della Corte

La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso presentato da una donna di origini calabresi contro la decisione della Corte d'Appello di Torino che aveva accolto le doglianze dell'ex marito e revocato la disposizione dell'emissione a suo beneficio dell'assegno divorzile di mantenimento.

La Corte d'Appello, infatti, ha ribadito che la donna, prima della separazione, svolgeva l'attività lavorativa di commessa presso un supermercato di Verbania, città di residenza della famiglia, e che gli garantiva un reddito fisso di circa 10.000 euro annui. A seguito della separazione dal marito, la donna decide di lasciare il suo lavoro e ritornare nel suo paese natale, in Calabria, presso i genitori. Ma così facendo rimane senza lavoro. Di conseguenza, in base al ragionamento della Corte territoriale, il suo stato di bisogno è stato generato dalla decisione stessa della donna di lasciare il suo posto di lavoro per trasferirsi, senza prima aver fatto dei passi per trovare e mantenere un nuovo posto di lavoro che le avesse garantito un reddito dignitoso.

Anche perché la donna è ancora in giovane età ed ha piena capacità lavorativa. Per questo la Corte territoriale ha revocato l'assegno divorzile. Di conseguenza, la donna ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso della donna.

Infatti, in via preliminare, la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite in base al quale non si deve più tenere conto del tenore di vita precedente per la determinazione dell'importo dell'assegno. D'altra parte, continua la Corte, come messo in evidenza dalle stesse Sezioni Unite, per poter dar luogo al beneficio dell'assegno divorzile è opportuno verificare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha fatto sua l'interpretazione della Corte d'Appello in base alla quale non vi sarebbero state ragioni oggettive che indicassero l'impossibilità di procurarsi gli adeguati mezzi per vivere. Anzi, tale impossibilità è dipesa dalla libera scelta della parte ricorrente. Non solo, ma da quanto è emerso dal giudizio di merito la donna non avrebbe fornito alcun contributo sostanziale alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia. Tanto è vero che i figli sono stati affidati al padre e la ricorrente stessa si sarebbe disinteressata alla loro crescita per diverso tempo. Di conseguenza, la decisione della Corte d'Appello di revocare l'assegno divorzile, secondo il Supremo Collegio, è perfettamente conforme a quanto disposto dall'articolo 5 della Legge 898/1970, cosiddetta Legge sul Divorzio. Per tali motivi il ricorso della donna è stato rigettato.