Per affrontare l’emergenza sanitaria in corso e la contrazione economica a cui l’Italia va incontro, il decreto “Cura Italia”, in vigore dal 18 marzo 2020, ha previsto misure straordinarie per chi ha un mutuo prima casa e ha difficoltà a sostenere in questo momento gli impegni finanziari connessi. Il provvedimento è intervenuto sull'attuazione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, gestito dalla Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al Fondo sono stati assegnati 400 milioni di euro per il 2020.

Fondo “Gasparrini”, cos’è e quali sono le deroghe previste dal decreto

Il Fondo di Solidarietà è stato istituito dalla Legge n. 244/2007 a sostegno di tutti i titolari di un mutuo “prima casa” che versano in difficoltà economica temporanea. Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La sospensione può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. Il Decreto Cura Italia, in deroga a quanto previsto dalla Legge 244/2007, ha esteso l’ammissione ai benefici del Fondo, già previsto per i lavoratori dipendenti, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, così incrementando le categorie di persone che possono presentare la domanda di sospensione delle rate dei mutui.

Altra novità prevista dal decreto è che per l’accesso al Fondo non è ora necessaria la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il decreto prevede, inoltre, che sarà il Fondo di Solidarietà a provvedere “al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.

Il Fondo, quindi, rimborserà alle banche solo il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione, l’altra metà resterà a carico del cliente.

Sospensione delle rate dei mutui prima casa: chi e in quali condizioni può richiederla

La sospensione delle rate dei mutui può essere richiesta dai titolari di un mutuo prima casa in difficoltà economica per una delle seguenti condizioni: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione con prestazione di opera continuativa e coordinata; morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero invalidità civile non inferiore all'80%; sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, a causa delle prescrizioni per il Coronavirus, per un periodo di almeno 30 giorni.

L’adesione al Fondo è prevista solo per i mutui per l’acquisto della prima casa e per gli immobili di valore non superiore ai 250 mila euro.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto cura Italia, la sospensione può essere richiesta anche da lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertificano la registrazione, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e tale data, di un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza delle restrizioni operate per l’emergenza coronavirus. Secondo la Relazione tecnica del decreto, saranno circa 230 mila le partite Iva che potranno beneficiare della sospensione delle rate dei mutui, ovvero la metà degli autonomi in possesso di prima casa.

Come presentare la domanda di sospensione

I soggetti ammessi ai benefici del Fondo, quindi lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, possono presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo alla stessa Banca erogatrice del finanziamento. Per la presentazione della domanda, il richiedente deve utilizzare e compilare un apposito modulo, disponibile sul sito Ufficiale Istituzionale del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA, e allegare tutta la documentazione attestante i requisiti per la richiesta della sospensione. Sarà poi la Banca ad inviare la domanda alla Consap, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso. Qualora non ricorrano motivi ostativi alla richiesta, la Consap autorizza la sospensione e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta. La Banca, acquisito il nulla osta da parte di Consap, comunica all’interessato entro 5 giorni l’esito dell’istruttoria e attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.