A partire dal 16 giugno sarà accreditata la tranche di contributi a fondo perduto a partite Iva, professionisti ordinistici e imprese previsti dal Sostegni bis. Gli importi saranno erogati con bonifico postale o bancario, in maniera automatica per chi ha già richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni. Rientra in tale categoria chi ha subito un calo di fatturato pari almeno al 30 % tra il 2019 e il 2020, ed è titolare di una partita Iva attiva. È escluso invece chi ha superato i 10 milioni di euro di ricavi nel periodo d’imposta 2019 .

Partiti i bonifici automatici a professionisti: dl sostegni bis

Tale nuovo accredito, sarà dunque riconosciuto senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, e sarà anche del medesimo importo di quello precedente. Non verrà certamente accreditato a chi ha percepito indebitamente e non ha restituito il primo importo. Quelle partite Iva e professionisti che invece non sono rientrati nella cerchia dei beneficiari del primo decreto Sostegni possono inoltrare dal 23 giugno un'istanza per il contributo a fondo perduto cosiddetto 'alternativo' che è stato rimodulato secondo i cali del fatturato. I primi pagamenti, in tal caso, sono previsti i primi di luglio e saranno corrisposti dell’Agenzia delle Entrate.

Tale aiuto potrà essere richiesto da tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, che siano titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro nel 2019. Deve però esser rispettata un'altra condizione: ovvero l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve esser inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26.05.2021. Riguardo all’erogazione dell’importo sono previste le seguenti percentuali:

90%, per ricavi 2019 non superiori a 100.000 euro;

70%, per ricavi 2019 non superiori a 100.000 euro e minori o uguali a 400.000 di euro;

50%, per ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;

Tale contributo 'alternativo', allo stesso modo di quello automatico non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Infine è previsto un terzo contributo quello 'perequativo', attivo per fine estate.

Come si presenta la domanda per il contributo 'alternativo' dal 23 giugno

Tutti quei professionisti e partite Iva che hanno interesse a presentare la domanda per ottenere il contributo 'alternativo' dovranno utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo determinate istruzioni che saranno contenute in una circolare del direttore dell’Agenzia delle Entrate e che sarà pubblicata sul sito. Le istanze possono essere inoltrate anche da chi beneficia del contributo automatico. In tal caso, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta sarà scomputato da quello 'alternativo'. Si precisa che l’intero contributo può essere utilizzato in compensazione con il modello F24 anziché richiesto in accredito. La richiesta (irrevocabile) andrà fatta già con l’istanza.