La Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, ha dichiarato illegittima per violazione degli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma della Costituzione, la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività esecutiva sull’abitazione principale del debitore. Ecco dunque che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l’esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento del giudice, con la conseguenza che devono quindi essere liberate le case pignorate e occupate a titolo di abitazione principale dai debitori.

Tale sentenza, seguita alla rimessione del Tribunale Di Barcellona Pozzo di Gotto del 31 gennaio 2021, ha tenuto conto delle osservazioni del giudice siciliano. In particolare nelle motivazioni dei giudici della consulta si fa leva sul fatto che anche qualora fosse in discussione il diritto all'abitazione del debitore esecutato, la sospensione delle procedure esecutive può tuttavia esser contemplata dal legislatore solo in circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato, e non già con una serie di proroghe che superino un ragionevole limite di tollerabilità.

Motivazioni sentenza della Corte Costituzionale sul blocco sfratti

La Corte Costituzionale ha ritenuto, in tal caso, non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del debitore e del creditore.

In particolare il sacrificio richiesto ai creditori, che hanno anche loro subito danni dall'emergenza Covid, avrebbe dovuto essere proporzionato rispetto alla reale necessità di protezione dei debitori. Ecco quindi che le varie proroghe che si sono susseguite dovevano per lo meno recare l'indicazione di adeguati criteri selettivi a giustificazione dei numerosi slittamenti.

Soprattutto perché intanto gli altri procedimenti giudiziari civili gradualmente sono ripartiti. Al contrario, invece l'ulteriore sospensione, inserita nel decreto Milleproroghe a fine 2020, è stata prorogata per ulteriori sei mesi, senza un aggiornamento concreto dei criteri e della situazione.

Sospensione procedure esecutive, nessuna garanzia alla tutela giurisdizionale dei proprietari

L'immutabilità della sospensione delle procedure esecutive è diventata quindi nel tempo irragionevole e sproporzionata. Dopo che molti tribunali d'Italia hanno sollevato la questione legittimità su tutte le norme di proroga dei rilasci, finalmente la Corte Costituzionale ha preso posizione sul punto, auspicando quindi da parte del legislatore una modifica decisiva, visto anche il graduale ritorno alla normalità.

La tutela giurisdizionale dei creditori/proprietari deve esser dunque una priorità, dovendosi rafforzare il loro diritto di non vedersi privare di un reddito mensile certo. La sentenza non incide invece sugli sfatti per morosità che dal primo luglio riprenderanno, fatta salva la graduazione prevista dal decreto Sostegni 41/20 (articolo 40 ter).