Il tema della successione nelle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus) è uno dei più complessi del sistema tributario italiano. Quando il contribuente che ha sostenuto le spese viene a mancare, il diritto a portare in detrazione le quote residue non si perde, ma il suo trasferimento agli eredi è vincolato a rigidi presupposti normativi stabiliti dall'articolo 16-bis del TUIR e confermati dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate.
Il principio della detenzione materiale e diretta
La condizione imprescindibile per il passaggio del bonus è che l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Questo significa che l'erede deve avere la disponibilità effettiva dell'appartamento oggetto degli interventi.
Un errore comune, che porta alla decadenza immediata dell'agevolazione, è la concessione dell'immobile in locazione o in comodato d'uso a terzi. Se l'erede affitta la casa, anche per brevi periodi, perde il requisito della detenzione "diretta" e, di conseguenza, non potrà più inserire le rate residue nel proprio modello 730. La detenzione deve sussistere per l'intero periodo d'imposta in cui si fruisce della detrazione: se la condizione viene meno a metà anno, la quota di quell'anno e delle successive è persa.
La ripartizione tra coeredi e il ruolo del coniuge
Nel caso in cui vi siano più eredi, la detrazione si ripartisce in parti uguali tra tutti coloro che mantengono la detenzione materiale del bene.
Tuttavia, una posizione di privilegio spetta al coniuge superstite. Se questi mantiene il diritto di abitazione sull'immobile che costituiva la residenza familiare, la detrazione spetta interamente a lui, anche se la proprietà è stata divisa legalmente con i figli o altri parenti.
Se invece l'immobile è una seconda casa e resta a disposizione dei figli (che ne conservano le chiavi, pagano le utenze e non la affittano), la detrazione può essere divisa pro-quota tra gli stessi. È fondamentale che la prova della detenzione sia documentabile: bollette intestate e dichiarazione di successione sono i documenti minimi da conservare per superare un eventuale controllo formale.
Casi particolari: vendita e subentro nell'anno
Un aspetto tecnico spesso sottovalutato riguarda la vendita dell'immobile ereditato. A differenza di una normale compravendita tra vivi — dove le quote residue passano solitamente all'acquirente — in caso di immobile acquisito per successione, se l'erede vende il bene, le quote non passano al nuovo compratore.
Inoltre, se il decesso avviene durante l'anno (ad esempio nel 2025), la quota di detrazione relativa a quell'anno spetta interamente all'erede che ha la detenzione dell'immobile al 31 dicembre, indipendentemente da quanti mesi il defunto sia stato in vita.
Adempimenti e controlli nel 730/2026
Per gestire correttamente il subentro, l'erede dovrà compilare il quadro E del modello 730 indicando il numero della rata corretta (proseguendo la numerazione originaria).
La documentazione da esibire in caso di controllo (Art. 36-ter) include:
- Fatture e bonifici parlanti intestati al defunto;
- Autocertificazione che attesti la detenzione materiale e la non locazione dell'immobile;
- Visura catastale o autocertificazione che attesti la qualità di erede
- autorizzazioni edilizie relative ai lavori eseguiti
Questa disciplina mira a garantire che il beneficio fiscale segua effettivamente chi si fa carico della gestione e del mantenimento dell'immobile ristrutturato, evitando speculazioni su crediti d'imposta legati a beni non più nella disponibilità della famiglia.