I prestiti tra privati sono in forte aumento a causa della rilevante crisi finanziaria che imperversa in questi ultimi anni, tuttavia il ricorso ad essi è risultato molto più vantaggioso in quanto l'erogazione dei prestiti personali tra privati è di gran lunga più veloce.

Ad ogni buon conto, bisogna chiedersi quando la legge consente il prestito tra privati e quando, invece, tale attività costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 132 del testo unico bancario (attività abusiva finanziaria). Alla suddetta domanda ha risposto la Corte di Cassazione (con la sentenza n.

sent. n. 2404/2010) precisando che l'erogazione di prestiti privati non costituisce a priori "esercizio abusivo del credito" e, pertanto, non commettono reato coloro che prestano soldi ad amici e conoscenti sotto forma di "mutuo", chiedendo soltanto il rimborso del capitale prestato e gli interessi convenuti tra le parti, purché però non siano al di sopra del tasso legale, diversamente si commetterebbe delitto di usura (art. 644 c.p.). Difatti, si legge nella suddetta sentenza, l'attività di prestito abusivo si concreta solo se si rivolge al pubblico e non a determinate persone.

Il testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/93) stabilisce che è reato l'attività finanziaria realizzata senza le dovute autorizzazioni rilasciate dallo Stato, in quanto la suddetta attività deve essere esercitata da istituti bancari autorizzati e sottoposti a periodici controlli anche dalla Banca d'Italia.

Sussistono dunque gli estremi per integrare il reato solo se l'esercizio si rivolge al pubblico e non anche se il prestito di denaro è erogato occasionalmente ad un conoscente o anche sconosciuto, purché non si riscontri una vera e propria attività.

A questo punto ci si chiede quanti prestiti siano necessari per far scattare il reato.

Invero, non c'è un numero minimo di erogazioni di denaro per configurare il delitto di attività abusiva del credito. Non è quindi una questione quantitativa, bensì qualitativa, pertanto costituisce senz'altro reato se si offre, dietro corrispettivo di interessi, denaro indistintamente a chiunque abbia bisogno della concessione di un prestito.