Con la nuova legge n. 44/2015 sul prestito vitalizio ipotecario, le banche concedono credito alle persone anziane proprietarie di immobili. La citata legge, già pubblicata in gazzetta ufficiale, sarà operativa dal 6 aprile 2015. Vi è la possibilità di ottenere un finanziamento, di quota parte del valore dell'immobile, dando lo stesso in garanzia ipotecaria. Nel passato, per le persone anziane era molto complicato, se non impossibile ottenere credito dalle banche, quando si chiedeva un prestito o un mutuo, anche offrendo garanzie ipotecarie. Le norme bancarie non consentivano tali operazioni e comunque non oltre 75 anni di età.

Il limite di 75 anni era determinato dalla durata del mutuo, sommata all'età del richiedente.

A nulla valeva dimostrare di essere stato molto solvente nel passato e di aver sempre adempiuto agli impegni assunti. La risposta era sempre la stessa. L'unica scappatoia possibile per i poveri anziani era quella di svendere la nuda proprietà della propria casa, magari per saldare il residuo mutuo ed accantonare un poco di liquidità necessaria per andare avanti. L'approvazione di questa legge ha colmato un vuoto troppo profondo. Difatti, in parlamento, la legge stessa, è stata votata a larghissima maggioranza.

Accordi con la banca per la restituzione graduale del prestito

La nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario, prevede la possibilità di pattuire con la banca o ente finanziatore il modo con cui rimborsare il finanziamento ricevuto, in modo graduale.

Viene esclusa la capitalizzazione degli interessi e spese annuali. La banca può invocare, come causa per la risoluzione del contratto, i pagamenti ricevuti in ritardo, compresi fra 30 e 180 giorni dalla scadenza della rata. Questi ritardi sono tollerati fino a sette volte, anche se non di seguito. Se le somme non vengono restituite con la modalità graduale concordata, vi sono tre casi in cui può essere richiesta dalla banca l'intera somma del prestito.

Precisamente: 1.- Quando avviene il decesso della persona che ha chiesto il prestito; 2.- In caso di trasferimento di diritti reali e di godimento; 3.- In caso di costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi. Se a distanza di dodici mesi di una delle tre predette condizioni non viene rimborsato il finanziamento, la banca vende l'immobile al prezzo di mercato, valore che si deprezza ogni anno del 15%, versando il saldo positivo a chi di spettanza. Gli eredi possono estinguere il debito e rientrare in pieno possesso dell'immobile.