Il Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite della Direzione generale per il personale scolastico, ha emanato una circolare esplicativa circa le domande di cessazione dal servizio dal primo settembre 2014. La circolare si è resa necessaria a causa dei numerosi quesiti pervenuti al ministero sui requisiti anagrafici e contributivi utili al fine della cessazione dal servizio.

Ricordiamo che in data 16 gennaio sono state aperte le procedure online per la presentazione delle domande. E proprio la compilazione delle istanze online ha generato dubbi interpretativi che il ministero ha voluto fugare con la circolare emanata il 21 gennaio.

In essa in particolare viene precisato che:

  • le donne che scelgono la liquidazione dell'assegno vitalizio con il metodo contributivo, possono andare in pensione con 57 anni e 3 mesi, e con 35 anni di contributi
  • l'incremento di mesi tre è dovuto all'aumento della speranza di vita, paletto introdotto dalla legge Fornero sulle Pensioni;
  • non esiste penalizzazione per coloro che, pur avendo meno di 62 anni, decidono di andare in pensione, a condizione che raggiungeranno il requisito contributivo entro il 2017 con servizio effettivamente prestato. Saranno validi, ai fini del conteggio, anche i periodi di fruizione dei permessi legge 104/92;
  • possono cessare dal servizio, con le disposizioni anteFornero, anche coloro che erano in congedo ai sensi dell'art. 42, del decreto legislativo 151/2001 o per permessi legge 104/92, a condizione che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro tre anni dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

La scadenza per la presentazione delle domande, prevista per il 7 febbraio 2014, potrà essere "bypassata" dal personale interessato, con presentazione in modalità cartacea oltre il termine fissato, previa regolarizzazione successiva.