Il DL 66/2014, meglio conosciuto come la  Legge Renzi sugli 80€ in busta paga, è la normativa che ha introdotto un bonus annuale di 640 Euro, per i lavoratori aventi un reddito annuo inferiore a € 24.000.

 A tale beneficio hanno diritto:

- i soggetti aventi contratto di lavoro subordinato, compresi quelli in cassa integrazione, disoccupazione e mobilità;

- i co.co.pro. ;

- i soci di cooperative;

- i lavoratori socialmente utili (LSU);

- i beneficiari di borse di studio o premi legati alla formazione, tirocinanti, stagisti.

Per i soggetti aventi reddito inferiore a € 24.000, il beneficio annuale sarà di 640 euro, fruibile mensilmente a partire dal periodo paga di maggio (dunque, 80€ al mese , poiché 640 € : 8 mensilità). 

Per i soggetti con reddito da € 24.000 a € 26.000, il bonus sarà riproporzionato in base alla seguente espressione, fino ad azzerarsi:

Importo del credito annuale = (26.000- reddito annuale presunto ) : 2.000

Sono state, in seguito, apportate delle nuove specifiche dalle circolari numero 8/E dell'Agenzia delle Entrate, e 60/ 2014 dell'Inps.

In particolare, gli Enti puntualizzano che l'importo non sia dovuto in caso di soggetto incapiente, cioè la cui imposta lorda sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti (quindi, restano esclusi tutti coloro che hanno un reddito minore di € 8.000).

Inoltre, le comunicazioni spiegano, in maniera approfondita, tutte le procedure cui deve attenersi il datore di lavoro per erogare il credito e compensarlo con altre partite a debito.

Innanzitutto, il bonus deve essere compensato tramite scomputo delle ritenute sui redditi da lavoro del mese, nell'ordine: ritenute su reddito da lavoro dipendente, a progetto ed autonomo; terminate le trattenute Irpef, si deve passare alle addizionali regionali e comunali, analogamente a quanto avviene per il rimborso di altri crediti in busta paga, come quelli da 730-4.

Se, una volta esaurite le ritenute, permane un'ulteriore incapienza, da parte del datore di lavoro, la risoluzione 48/E, dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto a rimediare al  problema: la parte residua di bonus, difatti, potrà essere compensata, nell'F24, con le ritenute contributive INPS . Dovrà essere inserito, nella sezione Erario, il codice tributo 1655, a credito, per un importo corrispondente al bonus rimasto.

All'interno dell'Uniemens non dovrà essere inserito nulla dai datori privati (gli Enti Pubblici, invece, in quanto utilizzatori di un diverso modello F24, dovranno inserire, nella sezione Denuncia Aziendale-partite a credito- il codice L605).

Le aziende, ad ogni modo, dovranno inserire, all'interno del 770/2015, quadro SX, l'importo erogato, e quello eventualmente non fruito (che, in quest'ultimo caso, andrà inserito nel CUD 2015 del lavoratore).