L'Inps ha reso noto, attraverso il proprio messaggio N. 5280/2014, i criteri da seguire ai fini dell'esclusione dalla penalizzazione per il pensionamento anticipato (entro il 2017) per tutti coloro che vi accedono prima dei 62 anni. Vediamo quali sono le normative da seguire per l'esclusione o meno della penalizzazione.



Inps, pensioni anticipate, penalizzazione: no al congedo matrimoniale, cure termali e sciopero

L'Inps ha comunicato che, ai fini dell'esclusione dalla penalizzazione prevista dalla riforma Fornero, non debbano essere considerati come periodi di lavoro:

  • il congedo matrimoniale;
  • il congedo per cure termali;
  • i giorni di sciopero.

Vengono pertanto considerati come periodi di anzianità contributiva e come tali non possono essere presi in considerazione ai fini dell'esclusione della penalizzazione prevista dalla riforma Fornero, ovvero l'1 per cento in meno dell'importo dell'assegno pensionistico per ogni anno di anticipo prima dei 62 anni di età, in caso di richiesta di pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.



Inps, pensioni anticipate, penalizzazione: i casi di esclusione, le deroghe 

Secondo il dl 216/2011, convertito dalla legge N. 14/2012, deve essere considerata come anzianità contributiva quella effettivamente derivante da prestazione di lavoro e da periodi di astensione obbligatoria dal lavoro come la maternità, assolvimento dell'obbligo di leva, infortunio, cassa integrazione guadagni ordinaria e da contribuzione da riscatto.  

Inoltre, l'Inps ha introdotto delle deroghe attraverso il dl N. 101/2013 (legge 125/2013), precisando che non vengono considerati ai fini della penalizzazione:

  • i giorni di riposo usufruite dai donatori di sangue;
  • congedi parentali di maternità e paternità, anche nei casi di affidamento di minori o di adozioni.

Dal 1 gennaio 2014, attraverso la legge n. 147/2013, sono state introdotte ulteriori deroghe che riguardano i giorni (tre) di permesso mensile concessi al lavoratore disabile grave o ai genitori, o al coniuge o a parenti ed affini; la deroga è stata inoltre concessa nei casi di prolungamento del congedo parentale goduti entro l'ottavo anno di età del bambino.

Ricordiamo, a questo proposito, secondo quanto già scritto in precedenza, che si può far domanda per il ricalcolo dell'assegno, secondo la suddetta normativa.