Il D.P.R. n. 122, del settembre 2013 in materia di recupero degli scatti di anzianità esclude l'anno 2013 dall'utilizzo per il raggiungimento del gradone successivo. Il personale della scuola può, al fine del calcolo dell'anzianità di servizio, recuperare l'anno solo nel 2014. Dati e simulazione calcoli sono stati forniti da una scheda della UIL Scuola in base all'accordo fra le OO.SS e Governo in materia di recupero scatti di anzianità del personale docente e Ata.

Scatti di anzianità: slitta l'anno 2013

In relazione al D.P.R. n. 122, del settembre 2013, art. 1, (con entrata in vigore il 9 novembre 2013) il recupero degli scatti di anzianità per il personale docente e Ata non può avvalersi dell'anno 2013 al fine del calcolo dell'anzianità di servizio, utilizzando l'anno per il raggiungimento del gradone successivo. Gli scatti di anzianità di servizio del personale della scuola subisce uno slittamento che potrà essere recuperato nel 2014.



I dati, le informazioni e le simulazioni sui calcoli degli arretrati spettanti al personale docente e Ata sono stati pubblicati della UIL Scuola tramite una scheda redatta in seguito all'accordo fra le OO.SS (ad accezione della FLC Cgil), e il Governo per il recupero degli scatti di anzianità del personale della scuola. Il fine è quello di fornire dei dati precisi e di effettuare un possibile calcolo sulla somma degli arretrati spettanti, in considerazione dello slittamento dell'anno 2013, non valutabile al fine del raggiungimento del gradone successivo.

Recupero scatti di anzianità: come calcolare gli arretrati

Il recupero degli scatti di anzianità e degli arretrati può essere calcolato moltiplicando l'ammontare dello scatto mensile per il numero dei mesi a cui si ha diritto alla fruizione. Un chiaro esempio potrebbe essere quello di un addetto del personale della scuola con raggiungimento di gradone di 9 anni dal 1° gennaio 2013: l'arretrato è pari al pagamento di 20 mensilità (120,87 x 20 = 2417,40 euro).



Un docente in servizio presso una scuola di istruzione secondaria di secondo grado che raggiunge il gradone di 35 anni dal 1° gennaio 2013 ha diritto a un arrettrato calcolato nel pagamento di 20 mensilità (140,84 x 20 = 2.816,80 euro). Lo stesso trattamento è valido per un docente della suola dell'infanzia e primaria, con gradone di 28 anni (222,47 x 20 = 4.449, 40 euro). Il D.P.R. n. 122, del settembre 2013, art. 1, crea uno slittamento dell'anno 2013 al recupero nell'anno successivo, il 2014.



Con il D.P.R. n. 122, del settembre 2013, art. 1, lo slittamento dell'anno 2013 comporta per il personale docente della scuola (come nel caso del docente di scuola secondaria di II grado) l'acquisizione del gradone del 1° aprile 2013 al 1° aprile 2014 con il pagamento di 5 mensilità. Lo stesso docente con raggiungimento del gradone di 35 anni dal 1° settembre 2013, questo slitta al 1° settembre 2014 con pagamento pari a 140,84 euro senza arretrati; stesso trattamento per i docenti della scuola dell'infanzia primaria.