Come devono comportarsi i dirigenti scolastici nei casi di assenza ingiustificata o priva di giustificazione da parte dei docenti e del personale Ata? La domanda non è di immediata e definitiva risposta: dopo la riforma delle norme contrattuali che regolano le sanzioni disciplinari del pubblico impiego attuata da Brunetta, i dirigenti hanno perso la bussola quando si tratta di procedere nei confronti di personale che non rispetta le regole. Tuttavia, il dirigente dell'Ufficio V della direzione generale del Piemonte, Gianluca Lombardo ha messo ordine predisponendo un vademecum ad uso dei dirigenti scolastici, ma proprio per questo utilissimo anche ai docenti e agli Ata.

Il provvedimento (Prot. N. AOODRPI0007364/U datato 8 settembre 2014) considera inapplicabili sia il testo unico 3/1957 relativo alla decadenza dell'impiego per i docenti, che le disposizioni contrattuali del personale Ata risalente all'accordo del 2007: la regola generale da seguire per i dirigenti scolastici nel caso di assenze ingiustificate di docenti e Ata è quello di trasmettere per tempo gli atti all'ufficio scolastico e di darne comunicazione allo stesso interessato.

Con l'entrata in vigore del D.lgs n. 150/2009, (art. 55 quater, co. 1, lett. b) del d.lgs. 165 del 2001) l'assenza che non abbia valevole giustificazione rappresenta illecito disciplinare che porta al licenziamento con preavviso, qualora:

  • l'assenza sia superiore a 3 giorni, anche non ininterrotti, nell'ultimo biennio;
  • oppure l'assenza si protrae fino a 7 giorni negli ultimi dieci anni;
  • o ancora, nel caso di mancata ripresa del servizio entro il termine stabilito dall'amministrazione.

Tale disposizione sostituisce le clausole contrattuali ed abroga le norme di rango primario in contrasto con la stessa.

Per i casi di assenze ingiustificate o prive di giustificazione inferiori ai 3 giorni, il docente sarà sottoposto a sanzione di sospensione per un massimo di 10 giorni sia dal servizio che della retribuzione. Per quanto riguarda il personale Ata, le ipotesi citate dall'art. 55 dispongono la non applicazione dei commi 6 e 7 dell'art.

95 Ccnl 2006/2009, mentre resta in vigore la disciplina contrattuale prevista dall'art. 95, comma 6 del Ccnl relativa ai casi di assenza mancante di giustificazione per non più di tre giorni, anche non continui, nel biennio.