L'assunzione dei docenti nelle scuole, al di fuori del Piano assunzioni da 100 mila posti prevista per il 1° settembre 2015, avverrà per concorso pubblico. Il Disegno di legge sulla Buona Scuola, all'articolo 17 stabilisce che il Ministero dell'Istruzione bandirà entro il prossimo 1 ottobre il nuovo concorso per titoli e per esame per l'assunzione, a tempo indeterminato, dei docenti per il triennio 2016-2018. In tutto saranno circa 60 mila i posti nella scuola ai quali, però, dovranno essere sottratti i 6 mila e 500 idonei, ma non vincitori, del concorso 2012.
Sorprendentemente gli idonei 2012 potrebbero essere assunti anche nel Piano delle assunzioni del 1° settembre 2015, ma si tratta di una ipotesi con poche possibilità di realizzazione: se ne discuterà in Senato. Ad oggi l'unica certezza è che la loro stabilizzazione avverrà a partire dall'anno scolastico 2016-2017.
Proprio a proposito degli idonei, il Ddl scuola ha fissato un limite: non potranno superare il 10 per cento dei posti messi a bando "sulla base del fabbisogno riferito dalle istituzioni scolastiche che risultano nei Pof, i Piani triennali dell'offerta formativa".
Concorso 2016, cosa prevede il Ddl Scuola per i Tfa e i Pas, titoli preferenziali e formazione specifica per i vincitori
A partire dal prossimo concorso nella scuola, i candidati dovranno possedere, necessariamente, l'abilitazione: dunque, viene confermato che gli abilitati al Tirocinio formativo attivo (Tfa) e quelli dei Percorsi speciali abilitanti (Pas) non rientrano nel Piano delle assunzioni del prossimo 1° settembre.
Ma potranno partecipare al concorso che verrà bandito entro il 1° ottobre 2015 per la classe o per la tipologia di posto scelto.
Costituiranno titoli che attribuiranno un punteggio maggiore per i candidati l'aver insegnato per un minimo di 180 giorni continuativi, con contratti a termine e l'aver conseguito l'abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per esami e per titoli, oltre all'ottenimento della laurea magistrale o a ciclo unico.
I vincitori di concorso dovranno superare l'anno di formazione e di prova durante il quale dovranno aver svolto effettivamente servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 giorni impegnati in attività didattiche. La valutazione finale, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del Ddl Scuola, sarà affidata al preside il quale, sentito il comitato per la valutazione e dopo l'istituzione di un tutor che affiancherà il candidato nel suo primo anno, determinerà se il docente ha superato la prova o meno. In quest'ultimo caso, sarà lo stesso dirigente scolastico a dispensare dal servizio il candidato con effetto immediato, senza essere obbligato al preavviso.