I professori ed il personale scuolanon docente potranno utilizzare, tra le altre categorie di lavoratori dipendenti, il nuovo congedo parentale fino al momento in cui i figli compiranno l’età di dodici anni. Il provvedimento riprende la legge delega numero 183 “Jobs Act” del 10 dicembre scorso e si potrà sfruttare la nuova disciplina, in via sperimentale, fino al prossimo 31 dicembre, data a partire dalla quale il Governo dovrà aver già confermato la misura con un decreto legislativo di attuazione. Si tratta dunque di una legislazione transitoria in attesa di sapere cosa deciderà di fare il Governo Renzi alla scadenza.

Nuovo congedo parentale previsto dal Jobs Act: chi può richiederlo fino a che età del figlio

L’applicazione delle nuove disposizioni sono state oggetto della circolare numero 139 dell’Inps, datata 17 luglio 2015.La novità principale è l’innalzamento del limite massimo per l’utilizzo del congedo: si passa dal compimento degli otto anni del bambino ai 12 anni.

Ciò che non cambia è il periodo massimo di congedo per ciascun genitore (limite individuale), fissato nel limite dei 6 mesi per ogni figlio, che aumenta a 7 mesi nel caso in cui sia anche il papà dipendente a richiedere un congedo di almeno tre mesi.Il limite massimo, invece, sommando il periodo della mamma con quello del papà è fissato a dieci mesi, innalzabili ad undici nel caso in cui il papà richieda un congedo di non meno di tre mesi.

Dieci mesi, invece, è il periodo massimo di congedo nel caso in cui il genitore sia solo.

Congedo parentale, percentuale di retribuzione e limite di reddito

Tra le altre novità, ricordiamo che il periodo di congedo può essere frazionato, non superando, comunque, il dodicesimo compleanno del bambino, mentre è stata estesa la retribuzione, fissata nella misura del 30 per cento, fino al sesto anno di età del bambino (in precedenza il limite era del terzo anno).

Altro limite per la richiesta del congedo parentale è quello del reddito: infatti, il genitore che farà richiesta del congedo, dovrà avere un reddito individuale al di sotto di 2 volte e mezzo l’importo della pensione minima a carico dell’assicurazione prevista dalla legge. Dunque, il limite per il 2015, è pari ad euro 6.531,07.